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sospesa per ricovero gratuito
  • di Bruno Benelli
  • Lunedì 7 Novembre 2016, 09:15

Indennità di accompagno sospesa per ricovero gratuito

Non si perde il diritto all’assegno: interrotta l'erogazione per il tempo della degenza


“Se viene ricoverato presso una struttura pubblica mio padre continua ad avere diritto all’indennità di accompagnamento?” Questa domanda è sempre valida e ricorrente e se la legge 18/1980 è chiara  (no all’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto; no anche in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi) nell’applicazione pratica sorgono difficoltà.
 
Ricovero a carico dell'ente pubblico
 
Vediamo di chiarire i concetti, iniziando dal ricovero “gratuito”.  Esso è tale quando il ricovero presso strutture ospedaliere oppure istituti comporta una retta o  un mantenimento a totale carico di ente pubblico. Ma, attenzione,  il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso in cui venga corrisposta una retta, per così dire aggiuntiva, da parte di privati solo allo scopo di avere un trattamento migliore rispetto a quello di base. In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell'interessato o dei suoi familiari.
La gratuità del ricovero non significa però che si perda il diritto all’assegno; è solo che ne viene sospesa la liquidazione.
 
Le diverse forme di ricovero
 
E’ ricovero “a pagamento”  quello per il quale l’interessato, o chi per lui, versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico. In questo caso per non perdere l’indennità l’interessato deve presentare idonea documentazione sulla presenza e sulla entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico personale o familiare.                                                           
I ricoveri presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza (esempio: le residenze sanitarie assistenziali) non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’indennità. In genere il ricovero comporta spese ripartite tra il servizio sanitario nazionale e l’utente (secondo percentuali stabilite dalle singole Regioni) e perciò non viene considerato gratuito.
Il ricovero previsto in tali strutture assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento o al  mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il Servizio sanitario e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile. Nel caso in cui invece  la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito.
 
Hospice e day hospital
 
C’è poi il caso delle cure in “hospice”, rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che non hanno assistenza familiare, oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare. Questa degenza è totalmente gratuita, per cui l’Inps blocca il pagamento dell’assegno.
Al contrario non è considerato ricovero quello in forma di “day-hospital”, ricovero che quindi consente la prosecuzione del pagamento dell’indennità.
 
Dichiarazione all'Inps
 
A questo proposito si ricorda che ogni anno i periodi di ricovero devono essere dichiarati all’Inps annualmente, rilasciando le apposite  dichiarazioni al Caf o direttamente on-line al sito Inps.
Se si tratta di disabili intellettivi e  minorati psichici basta la presentazione di un certificato medico, anche firmato  da un medico non specialista. Il certificato deve contenere la chiara indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica.
 

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