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la certificazione energetica
  • di Vincenzo Malatesta
  • Lunedì 23 Ottobre 2017, 10:01

Vendi o affitti? Obbligatoria la certificazione energetica

Per tutti i contratti, di vendita o locazione, occorre l'Ape. Multe fino a 18 mila € a chi non ha l’attestato del tecnico accreditato

Si chiama Ape, l’attestato di prestazione energetica necessario per vendere, dare in affitto l’immobile o ristrutturarlo in modo importante. Tale attestato serve a indicare il consumo per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, l’emissione di anidride carbonica e l’energia esportata. E ha varie classificazioni, un valore che va da A+ (alta efficienza) a G (bassissima). Chi non si provvede del certificato firmato dall’esperto accreditato rischia sanzioni fra mille e 18 mila euro. A fare il punto è l’Enea, l’azienda nazionale per l’efficienza energetica nel suo vademecum per il cittadino.
 
Costi e ambiente

L’Ape ha un formato standard su tutto il territorio nazionale ormai da due anni: le informazioni essenziali sono contenute nelle prime due pagine del documento. In caso di compravendita e di nuova locazione il proprietario deve mostrare l’attestazione in fase di trattativa e consegnarlo all’atto della firma del contratto. I dati del certificato sono infatti necessari per compiere una scelta consapevole: quantificano il fabbisogno energetico dell’immobile e l’impiego di fonti rinnovabili, dunque una serie di fattori che incide sui costi di gestione e l’impatto ambientale. Non è necessario produrre un nuovo attestato se un immobile messo in vendita o in locazione ha già un Ace-Ape in corso di validità e non ha subito lavori di ristrutturazione che determinano un cambio di classe energetica. 
 
Nuove costruzioni
 
Il nulla osta del tecnico serve anche per gli immobili non residenziali (in tal caso vanno specificati i consumi per illuminazione, ascensori e scale mobili). E si rende necessario per interventi sull’involucro esterno dell’edificio per una superficie superiore al 25 per cento: dalle pareti perimetrali alla copertura, fino agli infissi. È richiesto l’adempimento pure agli edifici nuovi per i quali il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica risulta indispensabile per ottenere il permesso di costruire: l’Ape deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile e l’esperto va nominato prima dell’inizio dei lavori. L’obbligo è esteso ai fabbricati sottoposti a demolizione e ricostruzione e per i nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15 per cento del volume iniziale o di 500 metri cubi (in quest’ultima ipotesi il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto soltanto per le cubature ulteriori). E in alcuni casi senza certificato non si possono ottenere gli incentivi economici per la ristrutturazione.
 
Professionista terzo
 
L’esperto che firma il certificato deve essere indipendente, oltre che in possesso dei requisiti di legge: è escluso che possa avere legami di parentela con il richiedente e, nei casi di edifici esistenti, di collaborazione con i lavori di ristrutturazione o rapporti con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati; per le nuove costruzioni non può essere coinvolto nella progettazione e nella realizzazione delle opere. L’attestato può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare, a seconda delle esigenze. L’esperto incaricato risulta tenuto a compiere almeno un sopralluogo per acquisire i dati necessari a redigere l’Ape. E la collaborazione del richiedente è fondamentale. Conclusa l’opera, il professionista sottoscrive l’attestato a pagina 4 e lo invia alla prima Regione, che lo archivia nel suo catasto, e poi al richiedente, entro i quindici giorni successivi. Le informazioni sono raccolte nel Siape, la banca dati nazionale realizzata e gestita dall’Enea: saranno disponibili a tutti online in forma aggregata.
 
Fabbricati esentati
 
Sono esentati dall’attestato: edifici di culto; fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 metri quadrati; fabbricati agricoli, industriali e artigianali che non hanno impianti di climatizzazione; parcheggi multipiano; garage; locali caldaia; cantine; depositi, ruderi, fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita.
 
 

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