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compenso trasparente
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 1 Febbraio 2016, 10:29

Per l’amministratore compenso trasparente

All’assunzione vanno indicate con precisione le voci retribuite

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al giusto compenso dell’amministratore. Occorre comprendere che l’incarico di amministrare un condominio costituisce una enorme responsabilità non soltanto perché bisogna conciliare i vari bisogni provenienti dai partecipanti ad un condominio, ma anche perché vi sono numerosi adempimenti di carattere civile e fiscale connessi. Per questa ragione è opportuno riconoscere un compenso per l’attività svolta. Tuttavia, può essere difficile stabilire il giusto corrispettivo in assenza di tariffe professionali e di un albo degli amministratori di condominio.
 
Non esiste un tariffario

L’importo spettante all’amministratore deve essere puntualmente specificato al momento della nomina o del rinnovo e deve essere approvato dall’assemblea. Le spese di amministrazione vanno suddivise tra i condomini in base ai millesimi, ma potrebbe essere adottato un criterio diverso se l’assemblea all’unanimità decide diversamente. Non esiste un vero e proprio tariffario, anche se le associazioni più importanti degli amministratori hanno fissato alcune linee guida e dei criteri che assicurano la corresponsione del giusto compenso. Premesso ciò, se l’amministratore è un professionista iscritto ad un apposito albo (ad esempio geometra, ingegnere, avvocato, dottore commercialista, etc.) può chiedere che gli sia applicata la tariffa professionale corrispondente all’attività svolta.
 
Compensi extra non contemplati

Per contrastare il malcostume di applicare compensi extra rispetto a quelli originariamente pattuiti, la riforma ha imposto il pieno rispetto del principio di trasparenza all’atto di assunzione dell’incarico, prevedendo che l’importo spettante all’amministratore sia dettagliatamente indicato dallo stesso al momento della nomina. L’amministratore non può pretendere voci extra non previste in precedenza. In base alla nuove regole eventuali compensi extra proporzionali al giro di affari o all’esecuzione di lavori e opere straordinarie non sono automaticamente ammissibili, ma devono essere approvati dall’assemblea.
 
La revoca sempre possibile

L’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall’assemblea se viene a mancare il rapporto di fiducia con i condomini. Per approvare la revoca è richiesta la stessa maggioranza della nomina (maggioranza degli intervenuti in assemblea rappresentanti almeno 500/1000. L’amministratore revocato ha comunque diritto al compenso per l’attività svolta fino al momento della revoca. L’amministratore scaduto conserva i suoi poteri fino a quando non venga sostituito con un altro. La revoca dell’amministratore può essere ordinata dal Tribunale, su ricorso anche di un solo condomino in caso di omessa comunicazione all’assemblea della notifica di un atto che esula dalle sue attribuzioni, in caso di omesso rendiconto della gestione e nel caso di gravi irregolarità come previsto dall’art. 1129 c.c.
 
Quando la nomina è obbligatoria

La nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condomini sono più di otto e se non avviene provvede il Tribunale su ricorso anche di un solo condomino. L’amministratore giudiziario ha comunque diritto ad un compenso per l’opera prestata. Fissare il compenso dell’amministratore giudiziario è però compito dell’assemblea e non del giudice. L’amministratore deve assicurare la massima pubblicità delle proprie generalità, del proprio domicilio, dei recapiti anche telefonici in modo che possa essere facilmente reperibile.
 
 

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