immagine Recuperabile in dieci anni
l'Iva pagata al costruttore
  • di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
  • Lunedì 25 Aprile 2016, 10:11

Recuperabile in dieci anni l'Iva pagata al costruttore

Obbligatoria la classe energetica "A" o "B" per ottenere il beneficio


Le materie fiscali si sa non sono né semplici né attraenti, specie per l’accavallarsi nel tempo delle diverse disposizioni. Una Circolare dell’Agenzia delle entrate ha portato nuova luce: ecco alcune certezze direttamente dalla fonte.
 
Bonus Iva nell’acquisto della casa
 
Cominciamo dalle buone notizie. L’ultima legge di stabilità ha introdotto un’importante novità consistente nella possibilità di recuperare l’Iva pagata all'impresa costruttrice, nell’acquisto di unità abitative di classe energetica A o B, detraendola ratealmente dall’Irpef in dieci anni. Per gli amanti del diritto tale detrazione è disciplinata dall’articolo 1, comma 56, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Essendo stata appena introdotta la nuova detrazione ha suscitato alcuni dubbi nei contribuenti che vorrebbero avvalersene: nella pratica i casi che si vengono a creare sono infatti svariati e non sempre è facile capire se si rientra o meno nel beneficio.  Una risposta ad alcune delle casistiche poco chiare per i contribuenti è arrivata dalla Circolare n. 12 E dello scorso 8 aprile.
In particolare l’Agenzia delle Entrate ha negato la detraibilità dell’Iva pagata in acconto nel 2015 per una vendita di un immobile effettuata nel 2016: il pagamento dell’Iva per essere agevolato deve perciò avvenire solo nel 2016.
Allo stesso modo l’Agenzia ha bocciato la detrazione anche nel caso in cui il pagamento dell’Iva avvenga si nel 2016 ma la vendita dell’immobile sia effettuata nel 2017: entrambe le cose dunque, sia pagamento dell’Iva che vendita dell’immobile, devono avvenire nel 2016, secondo l’interpretazione della norma proposta dagli uffici finanziari.
Maggiore apertura invece è arrivata per un’altra situazione: se l’immobile é stato ultimato da più di cinque anni, e non quindi nel 2016, e venga poi ceduto dal costruttore con Iva, è comunque sempre possibile godere della detrazione. La costruzione pertanto non deve essere ultimata nell’anno agevolato.
Infine altra interpretazione a favore dei contribuenti: il beneficio spetta anche se l'appartamento sia stato precedentemente affittato dall'impresa costruttrice, come a volte effettivamente avviene: infatti le imprese non riuscendo a vendere l’immobile cercano talvolta di recuperare qualcosa proprio mettendolo in locazione.
 
Cedolare secca e canone concordato
 
A proposito di affitti, un’altra importante precisazione è arrivata in materia di “cedolare secca”. La cedolare secca, come molti lettori ormai sapranno bene, è una modalità alternativa per tassare le locazioni: si paga un’imposta sostituiva del 21% per i canoni liberi oppure del 10% per i canoni concordati in certe specifiche condizioni. Tale imposta sostituisce l’Irpef, le addizionali regionale e comunale e l’imposta di registro e di bollo.
Per usufruire dell’invitante imposta sostitutiva del 10% non basta però il fatto che il canone sia concordato ma occorre anche che l’immobile sia situato in un Comune ad alta tensione abitativa oppure in un Comune per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Come detto il canone di locazione deve essere concordato, cioè deve essere deciso in base alle indicazioni delle associazioni dei proprietari e degli inquilini. Ma cosa succede se in un Comune per il quale sia stato deliberato lo stato di emergenza le associazioni non hanno elaborato gli accordi per la determinazione del canone?
Ebbene l’Agenzia delle entrate ha risposto che in questo caso particolare, se cioè non sono stati definiti accordi tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini per la determinazione del canone, l'applicazione della cedolare secca con l'aliquota ridotta al 10% può lo stesso avvenire, mentre per l’affitto si può fare riferimento all'accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo più vicino, anche situato in altra Regione.
 
Canone Rai in bolletta

Tra le novità più discusse dell’ultima legge di stabilità, infine, c’è quella del canone Rai che sarà prelevato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica. Naturalmente però non tutti dovranno pagare, ad esempio perché già paga un altro familiare o perché non si possiede un televisore. In questo caso, per impedire l’addebito del canone Rai in bolletta, bisogna inviare una dichiarazione sostitutiva. Più tempo a disposizione se la dichiarazione verrà presentata in via telematica: la scadenza in tal caso dovrebbe essere fissata per il prossimo 10 maggio, ma potrebbe slittare. Per l’invio telematico del modello è disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate un’apposita applicazione, per utilizzarla come al solito occorre munirsi di codice pin.
Se non avete la possibilità di eseguire la trasmissione telematica, niente paura: come abbiamo detto il modello può essere spedito per posta insieme a una copia del documento d’identità, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.
Ad ogni modo, il modello va inviato solo in casi precisi:
quando nessun componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico;
quando nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 denuncia di cessazione per suggellamento;
quando il titolare dell’utenza non deve pagare il canone perché già versato da un altro membro della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica;
quando c’è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perché i presupposti sono cambiati.
Per le nuove utenze di energia elettrica per uso domestico si può presentare la dichiarazione di non detenzione o segnalare il familiare che paga il canone, entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione dell’utenza. Per le utenze attivate a gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 30 aprile prossimo, o il 10 maggio in via telematica, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.
La dichiarazione ha validità annuale. Solo per quest’anno, la dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016.
 
Hanno collaborato Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti

  • Annunci correlati

Trilocale, viale Aurelio Saffi

1.400 €
Affitto Trilocale a Roma (RM)
102 m2 3 stanze 2 bagni TRASTEVERE: ELEGANTE PIANO RIALZATO CON GIARDINO APPENA RISTRUTTURATO UBICAZIONE: centrale e servita dalle principali infrastrutture urbane e di quartiere (stazioni FS e Metro...

IlMessaggeroCasa.it