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lunedì la scadenza
  • di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
  • Lunedì 18 Luglio 2016, 09:37

Pagamento di Unico: lunedì la scadenza

I ritardatari potranno cavarsela con una sanzione del 4 per mille
 


Conto alla rovescia per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei  redditi, modello Unico 2016. E i versamenti con compensazione o “a zero” potranno essere effettuati solo on line. Ecco come fare.
 
Alla cassa entro il 18 luglio

Non tutti i contribuenti possono beneficiare della proroga dei pagamenti rivenienti dal modello Unico 2016 al 22 agosto: sono infatti fuori ad esempio tutte le persone fisiche che non hanno partita Iva oppure i titolari di partita iva per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore o coloro che non partecipano in società e associazioni trasparenti.
Tutti questi contribuenti avrebbero dovuto versare le imposte entro il 16 giugno 2016, ma coloro che non fossero riusciti a rispettare la prima scadenza possono ancora salvarsi in calcio d’angolo pagando entro lunedì prossimo, con la maggiorazione del 4 per mille. In pratica su 1000 euro di imposte dovranno versare 4 euro in più.
Dopo il 18 luglio non resterà che rifugiarsi nel ravvedimento operoso che, se utilizzato entro quattordici giorni, comporterà un trattamento particolarmente conveniente: i ritardatari se la caveranno aggiungendo a titolo di sanzione lo 0,1 per mille per ogni giorno di ritardo.
 
Chi paga entro il 22 agosto

Più fortunati invece i contribuenti che beneficiano della proroga e che perciò avranno più tempo per rifarsi bene i conti e per “trovare” i soldi necessari per pagare le imposte. Possono sfruttare l’opportunità tutte le persone fisiche e i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Oltre ai contribuenti soggetti agli studi di settore potranno usufruire del nuovo termine anche i soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, coloro che partecipano in srl con il regime di trasparenza,  i soggetti con il regime dei minimi e coloro che hanno aderito al nuovo regime forfettario.
 
Che cosa si paga

Tornando all’appuntamento con il fisco del prossimo lunedì 18 luglio, vanno eseguiti i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, con la nota maggiorazione del 4 per mille. Scadono anche gli altri versamenti derivanti dal Modello Unico da effettuare entro il termine stabilito per il pagamento Irpef (sempre se non si rientri nella proroga). Si tratta ad esempio dei versamenti dovuti dalle persone fisiche che hanno scelto il regime della cedolare secca e ne devono versare il saldo per il 2015 e la prima rata di acconto per il 2016.
Infine in cassa anche il versamento dei contributi Inps per la Gestione separata.
 
Versamenti rateali 

Per chi non disponesse dell’intera somma da pagare in base alla dichiarazione dei redditi c’è sempre la possibilità di pagare a rate con l’interesse annuo del 4 per cento, che si applica a partire dalla seconda rata e decorre dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima vanno pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti; la scadenza di agosto è prorogata al giorno 22 agosto.
Ipotizzando che il signor Giulio, titolare di partita IVA con gli studi di settore, opti per la rateizzazione delle imposte dovute sino al termine massimo (novembre 2016), le imposte si versano alle seguenti scadenze: - la prima rata il 22 agosto 2016; la seconda rata, il 16 settembre 2016; la terza rata, il 17 ottobre 2016;  la quarta ed ultima rata, il 16 novembre 2016.
Il signor Marco invece, che non è titolare di partita Iva, verserà alle seguenti scadenze: - la prima rata il 18 luglio 2016; - la seconda rata il 22 agosto 2016; la terza rata, il 31 agosto 2016; la quarta rata, il 30 settembre 2016; la quinta ed ultima rata, il 31 ottobre 2016; la sesta ed ultima rata il 30 novembre 2016.
 
Come pagare il modello F24 
Tra modello 730, modello Unico ed Imu e Tasi, nelle ultime settimane milioni di contribuenti si sono recati alla banca o alla posta per pagare quanto dovuto. Una parte di loro però ha trovato ad attenderli una brutta sorpresa: si sono visti rifiutare il pagamento presso il proprio sportello bancario.
Il motivo è imputabile alle nuove regole entrate in vigore prima della fine del 2014. Date le molte proteste e domande giunteci in questi giorni facciamo perciò una breve casistica.
1) Le persone fisiche non titolari di partita iva possono pagare con modello cartaceo, cioè recandosi presso una banca o alla posta solo se l’importo totale non supera i 1000 euro. In caso contrario devono effettuare il pagamento via internet, tramite l’home banking o il remote banking del proprio istituto di credito o delle poste, oppure attraverso i canali telematici dell’agenzia delle entrate.
2) Se il modello F24 presenta una compensazione, se cioè l’importo a debito viene diminuito di un importo a credito vantato nei confronti del fisco o di altri enti, non è possibile pagare con modello cartaceo anche importi non superiori ai mille euro e bisogna pagare come nel caso precedente - punto 1).
3) Se infine il modello F24 presenta una compensazione a zero, cioè tale che non si versa nulla, non solo non è possibile pagare con il modello cartaceo, ma neanche con l’home (remote) banking privato. L’unica possibilità per effettuare il pagamento è utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate.
 
 
 
Hanno collaborato
Alberto Martinelli
ed Enrico Rabitti
         


 

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