immagine I dati dei Condomìni
all'anagrafe tributaria
  • di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
  • Lunedì 19 Settembre 2016, 09:12

I dati dei Condomìni all'anagrafe tributaria

Entro settembre trasmettere le note sui beni e servizi acquistati


Come tutti gli anni, gli amministratori condominiali devono inviare una serie di dati all’amministrazione. Quest’anno per la prima volta l’obbligo comunicativo poteva essere soddisfatto con il 730, ma non tutti lo sapevano, mentre molti devono utilizzare solo l’Unico..
 
Il quadro AC e il quadro K

Da molti anni il quadro AC è utilizzato dagli amministratori di condominio per comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati da ogni condominio amministrato, nonché i dati dei relativi fornitori. Da qualche tempo, inoltre, il quadro AC si è arricchito di una nuova sezione destinata ad ospitare i dati catastali degli stabili interessati da interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Quest’anno, per la prima volta, gli amministratori che presentano il modello 730 potevano assolvere all’obbligo utilizzando il corrispondente quadro “K”. Non tutti però hanno saputo in tempo della novità e del resto molti amministratori poiché titolari di partita Iva, sono obbligati a presentare il modello Unico.
Il quadro AC va allegato al modello Unico 2016 dell’amministratore di condominio, indicando il codice fiscale dello stesso amministratore. L’amministratore che ha presentato la propria denuncia dei redditi con il modello 730/2016 senza utilizzare il quadro K, oppure è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve comunque presentare il quadro AC unitamente al frontespizio del modello Unico Persone Fisiche, entro il 30 settembre 2016 in via telematica.
Infine, chi ha presentato il modello Unico in forma cartacea entro lo scorso 30 giugno, avrebbe dovuto già allegare il quadro: ma per le dimenticanze è sempre possibile presentare entro il 30 settembre un’altra dichiarazione per via telematica. In ogni caso, è necessario barrare l’apposita casella “AC” presente sul frontespizio della dichiarazione unificata.
 
Dove trovare le istruzioni

Dato che molti lettori si sono lamentati di non essere riusciti a rintracciare le istruzioni se non dopo lunghe ricerche, ricordiamo che quelle del quadro “AC” si trovano nel modello Unico persone fisiche 2016 fascicolo 2, mentre le istruzioni dei quadri base dell’Unico, con cui la maggior parte dei contribuenti ha più “dimestichezza”, sono contenute nel modello Unico persone fisiche 2016 fascicolo 1.
 
Soggetti obbligati

Sono tenuti a presentare il quadro AC gli amministratori di condominio che erano in carica alla data del 31 dicembre 2015, anche se nel corso di tale anno si sono succeduti più amministratori o se nel corso dei primi mesi del 2016 l’amministrazione è stata affidata ad un altro soggetto.
Negli stabili con non più di otto condomini, per i quali non vi è l’obbligo di nominare un amministratore (in precedenza il limite era di 4 condomini), il quadro AC va presentato solo se tale nomina è stata conferita. Gli amministratori che gestiscono più condomini, dovranno presentare distinte comunicazioni per ciascun condominio amministrato.
 
Cosa si racconta al fisco.

I beni e servizi da considerare sono soltanto quelli di importo superiore a 258,23 euro (compresa l’Iva), in riferimento a ciascun fornitore. Ciò vuol dire che tutte le forniture effettuate nel corso del 2015 dallo stesso soggetto vanno sommate.
Di conseguenza l’amministratore deve “rintracciare” tutte le fatture e le ricevute emesse da ciascun fornitore e sommare i relativi importi verificando se l’ammontare complessivo supera il suddetto limite di 258,23 euro. In tal caso, appunto, è necessario riportare nel quadro AC, sezione III, i dati relativi al fornitore, precisando l’importo complessivamente corrisposto nell’anno.
 
Le eccezioni

Non devono essere comunicati, invece, i dati  relativi a: 1) forniture di acqua, energia elettrica e gas; 2)  forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio, il pagamento di somme soggette a ritenuta alla fonte (ad esempio, gli onorari dell’avvocato che ha seguito una causa, lo stipendio del portiere, ecc.): è bene ricordare, infatti, che questi compensi devono essere indicati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770/2016 semplificato – che doveva essere trasmessa per conto del condominio entro lo scorso 15 settembre.
 
Esempio

Il condominio “Via dei Peschi”, ha sostenuto nel 2015 le seguenti spese:
- € 1.500,00 per l’assicurazione del palazzo, a favore della società “Luisa Assicurazioni”;
- € 800,00 (Iva inclusa) per la manutenzione dell’ascensore eseguita dalla società “M.F.M.”;
- € 129,11 per l’acquisto di piante ornamentali per il giardino condominiale, presso la società “Giardini & giardini”.
L’amministratore dovrà indicare nel quadro AC, solamente i dati relativi alle prime due società, in quanto l’acquisto di piante ornamentali non supera i 258,23 euro annui.
Ricordiamo che tra i fornitori devono essere compresi anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato ha corrisposto nel 2015 somme superiori a 258,23 euro a qualsiasi titolo.
 
Sezione I e III

Nella sezione I del quadro AC vanno indicati i dati identificativi del condominio amministrato: codice fiscale e  denominazione, senza più indicare la residenza (via, comune e provincia) come in passato. I dati relativi ai fornitori e agli acquisti effettuati vanno riportati, invece, nella sezione terza del modello. Questa, è divisa in 6 riquadri che consentono all’amministratore di scrivere i dati relativi a 6 diversi soggetti. È necessario indicare il codice fiscale o la partita Iva del fornitore, i dati anagrafici (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita se il fornitore è persona fisica, oppure la denominazione o ragione sociale se si tratta di un ente o di una società), ed infine, l’importo complessivo dei beni e servizi che il condominio ha acquistato nel 2015 dallo stesso soggetto, mentre non vanno più riportati il domicilio fiscale del fornitore e il codice dello Stato estero se questi non risiede in Italia.
 
Sezione II

Nella sezione II vanno indicati invece i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Infatti, non essendo più obbligatorio inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, i dati catastali dell’immobile vanno comunicati al fisco nella dichiarazione dei redditi: quando i lavori riguardano il condominio sarà quindi l’amministratore a dover rispettare il recente obbligo comunicativo. Per la compilazione della sezione, che non dovrebbe presentare particolari problemi, rimandiamo alle istruzioni ministeriali.

Hanno collaborato Alberto Martinelli e Enrico Rabitti
 

 
 

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