• di Bruno Benelli
  • Lunedì 29 Settembre 2014, 09:07

Maternità e congedo, le regole per mamma e papà

Tetto di 10 mesi se il permesso parentale lo chiedono entrambi i genitori


Mamma e papà hanno diritto al congedo parentale dopo la nascita (o adozione o affidamento) del figlio, una volta esaurito il periodo di congedo obbligatorio di maternità. Il congedo obbligatorio (nel senso che è vietato lavorare, anche se l’interessato volesse) dura tre o quattro mesi dalla data dell’evento. Tre mesi in via generale, quattro se si sceglie la cosiddetta maternità “flessibile”. Con questo secondo tipo di assenza dal lavoro la donna può chiedere di restare in attività fino all’ottavo mese di gravidanza, e quindi di superare lo step del settimo mese. La possibilità è offerta a condizione che ci sia la certificazione sanitaria di appoggio. In altre termini il medico deve attestare che lavorare un mese in più, quasi a ridosso dell’evento, non è di pregiudizio né alla salute della donna, né a quella del nascituro. Poi ovviamente il mese di assenza “perso” viene recuperato nel periodo post-partum, per cui dalla situazione 2+3 si passa all’1+4.
Puerperio, possibile prolungare l'assenza
Al termine del periodo di maternità obbligatoria è possibile prolungare l’assenza per le necessità legate al puerperio. La durata del congedo (è una richiesta personale non obbligatoria: se si vuole tornare al lavoro si è liberi di farlo) entro i primi otto anni di vita del bambino è predeterminata dalla legge e si compendia in cinque numeri: 3, 6, 7, 10, 11 mesi. Facile a dirsi, più complicato ad applicarli in concreto data la estrema diversità della condizione lavorativa dei due genitori.
Lavoratrice autonoma o dipendente
La cornice quadro della norma è la seguente: a) la mamma lavoratrice autonoma o parasubordinata ha un congedo massimo di 3 mesi entro l’anno (e non più fino agli otto anni, come è invece riconosciuto alle lavoratrici dipendenti) di vita del bambino; a) la mamma lavoratrice dipendente ha diritto da sola a 6 mesi di congedo; b) il papà lavoratore dipendente ha diritto da solo a 7 mesi; c) per i genitori che richiedono entrambi il congedo il tetto è 10 mesi: in questo caso 6 + 7 fa 10 e non 13; d) per entrambi i genitori che richiedono il congedo il tetto sale a 11 mesi, nei casi in cui il papà chiede per sé il massimo “maschile” di 7 mesi; in questa ipotesi 6 + 7 fa 11. Come si vede, stabilire la durata dei congedi dei due genitori non è proprio semplice. Se poi deve essere applicata in concreto sulla base dello status lavorativo delle persone la questione si tramuta in un garbuglio, non facile a decifrare e persino a ricordare.
Durata dei permessi
Poiché si tratta di diritti di importanza primaria per i neo-genitori è opportuno incastrare le varie combinazioni lavorative per permettere agli interessati di conoscere in anticipo quali e quante possibilità hanno di stare vicino al figlio invece di recarsi al lavoro. Entriamo nel ginepraio numerico. A – Madre e padre lavoratori dipendenti: massimo cumulato di 10 mesi, che sale a 11 se l’uomo chiede 7 mesi di congedo: in questa seconda ipotesi la donna non può chiedere per sé più di 4 mesi. B – Madre casalinga e padre lavoratore dipendente: massimo 7 mesi, riconosciuti solo all’uomo. C – Madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente: massimo 10 mesi, suddivisi in 3 mesi per la donna e 7 mesi per l’uomo (tutti e due hanno diritto al proprio massimo). D – Madre lavoratrice dipendente e padre lavoratore autonomo o casalingo: massimo 6 mesi riconosciuti solo alla donna, in quanto l’uomo non ha alcun diritto. I due genitori possono avere il personale pacchetto di congedi in contemporanea tra loro, ovviamente consumando ognuno la quota personale a disposizione. E il marito può chiedere il congedo anche nel stesso periodo in cui la moglie è in maternità obbligatoria (cioè nel periodo che va fino a 3 mesi (o 4, in caso di maternità “flessibile”) dopo il parto.


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