- lunedì 9 febbraio 2015, 09:46
Acquisto in multiproprietà, ecco le regole da seguire
Onerose le grandi case per le vacanze, si torna alla proprietà "a turno"
L’aumento dei costi per la manutenzione degli immobili utilizzati per le vacanze e la mancanza di disponibilità economica da parte delle famiglie, in seguito alla crisi, ha contribuito negli ultimi anni allo sviluppo della multiproprietà, in cui ciascun titolare ha il pieno godimento e la piena disponibilità di un immobile, ma solo in riferimento ad un determinato periodo di tempo. Il godimento avviene a turno tra i vari titolari.
La multiproprietà immobiliare
Con la formula multiproprietà s’indica generalmente la proprietà di un medesimo immobile “ripartita” tra più persone secondo un utilizzo turnario per periodi di tempo definiti. Sotto il profilo giuridico, si tratta di una situazione vera e propria di comproprietà, ma con la particolarità che il godimento è regolato da un accordo tra gli interessati che rimane efficace anche quando subentrano altri acquirenti ai titolari. Le norme che disciplinano la multiproprietà (art. 69 ss. del codice del consumo) hanno origine dalle fonti comunitarie e si applicano a tutti i contratti di durata superiore a un anno tramite cui un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione.
Diritti e obblighi
I diritti e gli obblighi del multiproprietario sono fissati nel contratto. Tra i diritti riconosciuti al multiproprietario oltre al godimento del bene vi è il potere di cedere tale diritto ad altri e di trasmetterlo dopo la morte. Il multiproprietario deve mantenere la destinazione del bene e consentire agli altri multiproprietari di godere dell’immobile nei rimanenti periodi. Il diritto di godimento di ciascuno trova come limite il godimento degli altri titolari.
Multiproprietà e condominio
Se l’immobile è all’interno di un fabbricato o di un complesso di edifici, i titolari del diritto di multiproprietà dovranno essere considerati condomini rispetto alle parti comuni dell’edificio, tranne che il loro titolo di acquisto non disponga diversamente.
Recesso
L’acquirente di una multiproprietà può recedere dal contratto entro 10 giorni dalla stipula, senza dover pagare nessuna penalità. Sarà eventualmente tenuto solamente a rimborsare le spese sostenute dal venditore per la conclusione del contratto, purché siano espressamente documentate e indicate. Il recesso può avvenire entro tre mesi, senza alcun rimborso, se nel contratto il venditore non abbia inserito le determinazioni prescritte dalla legge. È altresì importante precisare che fino alla scadenza dei termini del recesso, il venditore non riceverà nessuna somma di denaro dall’acquirente, neanche sotto forma di acconto o come caparra.
Natura giuridica
La natura giuridica del diritto di multiproprietà è controversa. La tesi prevalente inquadra la multiproprietà come un diritto di proprietà costituito su un bene delimitato oltre che nello spazio, anche nel tempo. Altre forme di multiproprietà che non devono però essere confuse con quella immobiliare sono: la multiproprietà azionaria, dove il titolare acquista azioni privilegiate della società proprietaria dell’immobile, a cui corrisponde il diritto di utilizzare lo stesso per un determinato periodo e la multiproprietà alberghiera, in cui l’acquirente è solamente titolare del diritto di utilizzare, per un determinato periodo e per un certo numero di anni, una porzione di un immobile che rimane di proprietà del concedente.
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