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  • di Giuseppe Spoto
  • sabato 14 aprile 2012, 12:49

Annullata la delibera per difetto di convocazione

Senza regolare avviso di assemblea decisioni non valide

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alle conseguenze in caso di omissione dell’avviso di convocazione. Gli articoli 1136 e 1137 del codice civile si limitano a stabilire che l’assemblea non possa deliberare se tutti i condomini non sono stati regolarmente invitati alla riunione e prevedono il diritto di impugnare le delibere assembleari senza specificare nulla in merito alle singole cause di invalidità e al tipo di patologia che da esse deriva. La giurisprudenza ha successivamente elaborato in modo più chiaro i casi di annullabilità e nullità di una delibera assembleare.
Teoria della nullità
Secondo un orientamento la sanzione da ricondurre alla delibera presa senza avere convocato tutti i condomini coincide con la radicale nullità, sulla base di una interpretazione restrittiva dell’art. 1136, comma 6 del codice civile. La presenza del condomino che non ha ricevuto l’avviso sana la nullità. Se la delibera è considerata nulla, ciascun condomino può impugnare in qualsiasi momento tale delibera.
Teoria dell’annullabilità
Secondo un altro orientamento, la mancata comunicazione dell’avviso dell’assemblea ad uno o più condomini determina l’annullabilità della delibera. Ciò significa che la delibera per essere dichiarata invalida deve essere impugnata entro trenta giorni da quando il condomino ha avuto notizia dell’assemblea e decorso il termine per impugnare, la delibera diventa definitivamente valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti. L’omessa convocazione di un condomino si fa rientrare nella contrarietà alla legge o al regolamento di cui al secondo comma dell’art. 1137 c.c. Tale tesi è stata accolta dalle sezioni unite della corte di Cassazione che hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in questo ambito. Pertanto, la teoria dell’annullabilità è quella prevalente. Del resto la nullità deve essere intesa come istituto di carattere eccezionale, operante solo per i vizi di maggiore gravità e deve essere espressamente prevista dal legislatore. Sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, oppure quelle che decidono su ambiti che non possono essere di competenza assembleare, perché riguardano diritti individuali.
Difetto di voto
Se a un condomino che aveva il diritto di voto è stato impedito di esercitare tale diritto, la delibera è radicalmente nulla e la nullità può essere fatta valere da ogni condomino, anche se presente ed anche se aveva votato favorevolmente. Non viene considerato valido il voto del condomino che si allontana e dichiara di rimettersi alla volontà della maggioranza.
Avviso di convocazione
L’avviso di convocazione deve essere recapitato a tutti i condomini almeno cinque giorni prima. Questo termine decorre dal giorno successivo alla ricezione dell’avviso e comprende il giorno fissato per l’assemblea. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui si terrà l’assemblea in prima ed in seconda convocazione, nonché gli ordini del giorno, ossia i singoli punti sui quali i partecipanti sono chiamati a deliberare. In caso di ordine del giorno incompleto la delibera è annullabile. In caso di coniugi comproprietari è sufficiente la convocazione di uno per far presumere la conoscenza anche dell’altra parte, a meno che i comproprietari abbiano residenze diverse o comunque nelle ipotesi di separazione matrimoniale.

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