- lunedì 19 ottobre 2015, 15:49
Assemblea, quando in un voto si ravvisa conflitto d'interessi
La Cassazione su un condomino in contrasto con l'interesse collettivo.
L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema del voto in assemblea del condomino in conflitto di interessi, a seguito di una recente sentenza giurisprudenziale che è oggetto di ampia discussione. Un condomino si considera in conflitto di interessi con il condominio quando il suo interesse individuale è in contrasto con l’interesse collettivo. Tale contrasto rileva anche solo in via ipotetica.
Orientamento precedente
In assenza di una specifica norma sul conflitto di interesse in materia di condominio, la giurisprudenza aveva ritenuto applicabile l’art. 2373 c.c. che in materia di società di capitali disciplina l’ipotesi del conflitto di interesse del socio. L'art. 2373 c.c. prevede l'obbligo di astensione del socio in posizione di conflitto e l'impugnabilità della delibera quando, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Ciò in quanto nelle società di capitali, il quorum deliberativo deve essere calcolato non tanto in relazione all'intero capitale sociale, ma solo in base al capitale dei soci aventi diritto al voto, con esclusione quindi della quota dei soci che si trovano in una situazione di conflitto di interessi.
Condominio e società
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito la distinzione tra le regole che disciplinano il funzionamento delle società e quelle che disciplinano il funzionamento dell’assemblea del condominio, concludendo sulla inapplicabilità dell’art. 2373 c.c. alla materia condominiale. In definitiva, secondo la Corte di Cassazione i quorum previsti dall'art. 1136 c.c. sono inderogabili perfino nelle ipotesi di conflitto d'interessi.
Recente sentenza
Con la sentenza n. 19131 del 2015, la sezione II civile della Corte di Cassazione ha stabilito che al condominio non si applica la disciplina dettata in materia di società di capitali per computare i quorum assembleari. Se l'assemblea non è in grado di deliberare, perché non vi è la maggioranza prescritta a causa di condomini in conflitto d'interessi, non è comunque possibile rideterminare le maggioranze richieste. Per la Cassazione le maggioranze necessarie sono inderogabili sia ai fini del quorum costitutivo sia ai fini del quorum deliberativo. I quorum includono anche i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (ma non necessariamente devono secondo la Corte) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, fermo restando la possibilità, per ogni partecipante all’assemblea, di ricorrere all’autorità giudiziaria avverso la delibera presa senza la necessaria maggioranza. In conclusione, in base a tale recente sentenza, anche nell'ipotesi di conflitto d'interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza fissata dalla legge.
Delega
Un altro problema da risolvere riguarda l’ipotesi in cui il condomino in conflitto di interessi sia delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea. In tal caso, la situazione di conflitto che lo riguarda non si estende automaticamente al rappresentato, a meno che non si dimostri che il delegante non era a conoscenza della situazione. In altre parole, la giurisprudenza applica una sorta di presunzione relativa di validità del voto espresso per delega, fino a prova contraria che deve essere fornita dal condomino delegante impugnante.
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