- venerdì 17 maggio 2013, 17:05
Aste giudiziali, si apre un "mercato parallelo"
Partecipare ad un’asta giudiziale a seguito di esecuzione immobiliare o di fallimento per comprare la casa è senz’altro un modo alternativo rispetto al tradizionale mercato immobiliare. Il cittadino potrebbe svolgere tutta “la pratica” da solo, non essendo richiesto alcun intervento obbligatorio in ausilio da parte di terzi. La procedura si svolge sotto il controllo del giudice o di suoi delegati e questo rappresenta garanzia di correttezza e di trasparenza. Tuttavia la procedura presuppone che l’interessato sia in grado di valutare la situazione e, quindi, le caratteristiche dell’immobile, gli eventuali pesi che dovessero rimanere a carico dell’immobile stesso anche dopo l’aggiudicazione, la situazione catastale ed urbanistica e le azioni da fare per acquisirne il possesso qualora esso risulti occupato. Il problema può sorgere per chi, non esperto delle problematiche immobiliari, potrebbe avere difficoltà ad individuare quegli elementi che qualificano il possibile acquisto come un’operazione conveniente o come una esperienza da evitare. E’ quindi consigliabile farsi assistere da un consulente di fiducia. Per la prima volta in Italia è possibile partecipare ad un asta anche tramite web, presso lo studio di un notaio. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha, infatti, lanciato la Rete Aste Notarili, una piattaforma informatica che, attraverso il collegamento telematico degli studi notarili, permette di partecipare alla vendita di beni immobili all’asta sull’intero territorio nazionale. L’asta telematica ha le stesse regole di funzionamento di quella tradizionale, ma permette di ampliare la platea di soggetti potenzialmente interessati all'immobile diminuendo i costi per l'acquirente, che non si dovrà spostare fisicamente presso la sede dell'asta ma dal notaio più vicino, e garantendo sicurezza delle transazioni online, trasparenza, monitoraggio e riconoscibilità dei partecipanti. L'asta telematica in campo immobiliare attualmente è possibile solo per le dismissioni di patrimoni pubblici o di enti morali o per procedure esecutive concorsuali, quelle cioè derivanti dai fallimenti (legge 24/2010) ove il giudice ne abbia disposto l’espletamento.
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