- mercoledì 2 maggio 2018, 16:56
Barriere architettoniche, quali permessi servono per abbatterle?
L'eliminazione delle barriere architettoniche è un'operazione fondamentale per migliorare la qualità della vita e il livello di autonomia delle persone diversamente abili, affinché possano fruire nel modo più agevole ed indipendente possibile degli spazi relativi a un'abitazione privata, a un condominio o a un edificio pubblico o aperto al pubblico.
Ma come bisogna procedere se si intendono eliminare delle barriere architettoniche? É necessario un titolo abilitativo? Ci sono dei vincoli da rispettare?
Cerchiamo di fornire delle risposte dettagliate a questi quesiti.
Come va progettato o ristrutturato un immobile affinché sia accessibile ai diversamente abili
Prima di entrare nel dettaglio e di scoprire che iter è necessario seguire laddove si vogliano effettuare degli interventi edili finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche, è utile sottolineare che la legge impone che gli interventi edili vengano realizzati in osservanza di una serie di prescrizioni che hanno come finalità quella di garantire accessibilità, adattabilità e visitabilità ai portatori di handicap.
A tal riguardo la norma di riferimento è la legge n.13 del 9 gennaio 1989 e non riguarda esclusivamente gli edifici di nuova realizzazione, ma anche eventuali interventi di ristrutturazione di edifici già realizzati.
La normativa di carattere generale riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche è T.U. n. 380/2001, esattamente tra gli articoli 77 ed 81.
Al fine di scongiurare la presenza di barriere architettoniche, in tale norma è specificata la necessità di installare meccanismi specifici per consentire l'accesso ai piani superiori alle persone diversamente abili, allo stesso modo deve esser loro garantita la possibilità di accedere alle parti comuni e alle singole unità immobiliari.
Interventi edili e titoli abilitativi: l'art. 3 del DPR 380/2001
Fatta questa doverosa premessa relativa alle modalità con cui devono essere edificati o ristrutturati gli immobili affinché consentano alle persone diversamente abili tutta l'accessibilità di cui hanno bisogno per poter fruire degli spazi, possiamo chiederci che tipo di autorizzazioni sono necessarie laddove si vogliano eseguire, in un determinato edificio degli interventi edili di varia tipologia.
A tal riguardo è interessante sottolineare quali sono i diversi titoli abilitativi di cui è necessario disporre per poter eseguire i vari tipi di interventi edili.
Prima della riforma per la semplificazione amministrativa, avvenuta nel 2016, la norma di riferimento corrispondeva all'art. 3 del DPR 380/2001.
In questa norma era fatta distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e infine interventi di ristrutturazione urbanistica.
Le nuove tipologie di autorizzazioni stabilite dal D.Lgs 222/2016
Il D.Lgs 222/2016 ha successivamente apportato delle modifiche al DPR 380/2001, distinguendo i vari interventi edili in queste categorie: edilizia libera, quindi interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di alcun tipo di autorizzazione, interventi che necessitano di CILA, ovvero di una Comunicazione Inizio Attività Asseverata, interventi che necessitano di SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività o ancora di SCIA alternativa, ovvero una Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire, e infine interventi per cui è fondamentale un permesso di costruire, di norma indicato con la sigla PdC.
Spetta a Comuni e Regioni verificare che gli interventi edili eseguiti sul proprio territorio siano regolarmente autorizzati tramite le modalità ora citate, laddove necessarie, di conseguenza presso i siti web istituzionali di tali amministrazioni è di norma possibile reperire le informazioni e i formulari relativi.
Chiarito quali sono le diverse tipologie di autorizzazione necessarie per eseguire degli interventi edili, possiamo porci la domanda di fondo: è necessaria un'autorizzazione per effettuare interventi edili finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche? In caso affermativo, di che tipo?
Titoli abilitativi per eliminare le barriere architettoniche presso le abitazioni private
Iniziamo a rispondere a tale quesito per quel che concerne le abitazioni private, sottolineando che da questo punto di vista si possono distinguere due diversi casi: in alcune occasioni tali interventi si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo, in altri invece richiedono una SCIA, quindi una Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Affinché degli interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche rientrino nella prima categoria, quindi affinché possano essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo, è necessario che essi non implichino la realizzazione di manufatti che modifichino la sagoma dell'edificio, come ad esempio rampe o ascensori esterni.
Tutti i casi non rientranti in questa tipologia di interventi possono invece essere eseguiti previo ottenimento di una SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, a condizione che non rientrino tra quelle tipologie di intervento che l'art. 10 ingloba nelle categorie per le quali è necessario ottenere un Permesso di costruire.
Oltre alle due opzioni menzionate, quindi alla possibilità di eliminare delle barriere architettoniche senza nessun titolo abilitativo oppure richiedendo una SCIA, dal punto di vista teorico ve n'è anche una terza per la quale è necessario un PdC, è tuttavia estremamente raro che le azioni di eliminazione delle barriere architettoniche richiedano un permesso come questo, essendo esso necessario per interventi edili strutturalmente molto rilevanti.
La verifica della reale necessità dell'effettuazione di simili interventi
La presentazione della domanda deve essere effettuata presso l'ufficio comunale di competenza allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui viene specificata l'ubicazione dell'abitazione e, nel dettaglio, i punti dell'immobile che costituiscono una barriera architettonica, e anche un certificato medico attestante l’handicap della persona, o delle persone, per le quali si rende necessaria l'effettuazione dei lavori.
Per le Autorità è importante accertarsi del fatto che gli interventi di edilizia per i quali si richiede autorizzazione siano effettivamente finalizzati a rendere la fruizione dell'immobile più idonea alle esigenze di una persona diversamente abile, a tal riguardo infatti è interessante sottolineare che in diverse occasioni il permesso ad eseguire i lavori è stato negato.
Per poter eseguire interventi edili di questo tipo l'intento di rendere l'edificio più agevolmente fruibile e più confortevole non può essere considerato sufficiente: le autorizzazioni necessarie vengono date solo laddove gli interventi siano necessari per garantire i già citati principi di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli ambienti alle persone diversamente abili.
In tutti i casi, gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche devono rivelarsi rispettosi delle vigenti normative antisismiche e delle norme finalizzate alla prevenzione di infortuni ed incendi.
Eliminazione delle barriere architettoniche nei condomini
Per quanto riguarda gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti i condomini, la loro effettuazione può essere stabilita tramite l'ottenimento di maggioranze ordinarie, a condizione che non ledano il decoro architettonico e che non rientrino tra gli interventi vietati di innovazione su edifici condominiali: in questi ultimi casi le maggioranze sono da considerarsi nulle.
Se il condominio non assume le deliberazioni in un lasso di tempo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta ufficiale da parte della persona portatrice di handicap, o comunque da parte di chi ne esercita la tutela o la potestà, la medesima ha facoltà di modificare l'ampiezza delle porte di accesso e anche di installare a proprie spese servoscala e analoghe strutture di facile rimozione.
Interventi edili per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico
L'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e negli edifici privati aperti al pubblico deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti normative: Decreto Ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 14-6-1989, n. 236, legge 30-3-1971, n. 118 e successive modifiche, infine regolamento approvato tramite D.P.R. 24-7-1996, n. 503.
Affinché si possa procedere con l'esecuzione dei lavori presso edifici di questo tipo è necessario far eseguire una verifica della conformità del progetto con le citate normative, la quale deve essere eseguita da un tecnico del Comune di riferimento, o comunque ufficialmente incaricato da tale ente.
Un'ulteriore autorizzazione per l'effettuazione di interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche si rende necessaria per gli edifici soggetti a vincoli paesaggistici ed ambientali: in questi casi è necessario il rilascio della cosiddetta autorizzazione paesaggistica, la quale può negare il permesso solo in casi di serio pregiudizio del bene immobile sottoposto a tutela.
Speciali permessi sono necessari per quel che riguarda gli edifici soggetti a vincoli architettonici, ad ogni modo in tali casi, laddove l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi edili venga negata, si può comunque rendere gli edifici accessibili tramite la realizzazione delle cosiddette opere provvisionali.
L'ottenimento del certificato di agibilità
Gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico possono ottenere un certificato di agibilità laddove venga accertata l'assenza di barriere architettoniche in grado di impedire la fruizione degli ambienti da parte di persone diversamente abili, di conseguenza interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere utili al fine dell'ottenimento di tale certificazione.
Gli edifici in cui viene rilevata la presenza di barriere architettoniche sono dunque da considerarsi inagibili, e ovviamente sono previste delle responsabilità di carattere giuridico per le diverse figure professionali che intervengono in questi step, dunque per il progettista, per il direttore dei lavori, per il tecnico incaricato di eseguire i dovuti accertamenti.
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