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Libretto d'impianto,
ora controlli a campione
  • di Vincenzo Malatesta
  • lunedì 22 febbraio 2016, 12:41

Libretto d'impianto, ora controlli a campione

Registra le verifiche tecniche. Senza manutenzione multe fino a 3 mila €



Climatizzazione ai raggi X. È obbligatorio ormai dal 15 ottobre 2014 il libretto d’impianto per condizionatori e pompe di calore oltre che per le caldaie: sono previsti controlli a campione e scattano le multe per chi non ha effettuato la manutenzione. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere, seguendo le indicazioni provenienti da ministero dello Sviluppo economico, Comitato termotecnico italiano e Assoclima.
 
Soglia di legge

Il libretto deve riportare le caratteristiche dell’apparecchio e le annotazioni sulle verifiche tecniche effettuate: serve infatti a costituire un vero e proprio catasto degli impianti a livello regionale e nazionale. Un po’ come avviene nella carta di circolazione per l’auto e gli altri veicoli, il documento contiene i dati che identificano il climatizzatore o la caldaia: l’ubicazione, le caratteristiche tecniche, i componenti e i consumi di combustibile (quando sono rilevabili tramite il contatore). E soprattutto rende conto degli interventi di verifica dell’efficienza effettuati sull’impianto, se previsti per legge. All’obbligo di rapporto energetico sono soggetti tutti i condizionatori con potenza superiore ai 12 kw: la maggior parte degli impianti domestici non supera la soglia e dunque è esclusa dalla procedura di compilazione, anche se la relativa presenza deve essere comunque segnalata nel libretto. Ma se il condizionatore è un vero e proprio climatizzatore perché ha la pompa di calore ben potrebbe superare il tetto indicato dalla legge per i controlli periodici: sarà quindi meglio accertarsi della potenza consultando le istruzioni fornite dalla casa produttrice; nel Lazio il rapporto di efficienza energetica deve essere eseguito ogni quattro anni.
 
Scaldabagno esentato

Non devono essere registrati sul libretto d’impianto gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria come scaldacqua, scaldabagni e boiler, più gli eventuali pannelli solari termici collegati e posti al servizio di abitazioni e unità immobiliari assimilate. Esentati anche gli apparecchi mobili per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria. Idem vale per stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante quando la potenza termica del focolare complessiva è sotto i 5 kw. Dispensate dal libretto le abitazioni senza riscaldamento fisso e le unità immobiliari destinate a ospitare macchine, sostanze, prodotti alimentari, piante, animali che necessitano di temperature controllate, con presenza solo temporanea di operatori. La compilazione e la tenuta risultano invece necessarie per gli impianti a disposizione di edifici residenziali, scuole, ospedali, caserme, palestre o destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, uffici pubblici o privati.
 
Schede e potenza

Tornerà utile qualche esempio. Il libretto d’impianto è previsto per il condominio che ha l’impianto centralizzato di riscaldamento, con o senza produzione acqua calda sanitaria. Ma non per l’appartamento in condominio con l’impianto centralizzato, ad esempio di solo riscaldamento, e lo scaldacqua. L’obbligo si configura invece laddove il condizionatore risulta installato in modo fisso. Deve tuttavia ritenersi esentato l’appartamento o l’abitazione a sé stante con stufa a biomassa di potenza inferiore a 5 kw, condizionatore mobile, scaldacqua e pannello solare termico a esclusivo servizio dello scaldacqua. Durante la compilazione del libretto in più schede si richiede la potenza nominale dei gruppi termici.
 
Responsabili e tecnici

Che succede in caso di omissione? Il responsabile dell’impianto che non provvede alle operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti è punito con una sanzione amministrativa da 500 euro a 3 mila euro. L’operatore incaricato che non adempie alla sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico rischia la multa da mille euro a 6 mila euro. L’attività di vigilanza e di accertamento è a carico degli enti locali come i Comuni, che effettuano accertamenti sui rapporti ricevuti o ispezioni random sugli impianti.
 

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