- lunedì 28 marzo 2016, 11:04
Dai muri di confine agli alberi, le norme per la distanza tra le case
In caso di violazione chi è danneggiato chiede risarcimento. Le sentenze
L’approfondimento di questa settimana è dedicato al commento di due recenti sentenze della Cassazione sulle distanze. L’occasione ci consente di compiere un’analisi di alcuni problemi complessi concernenti queste tematiche, di rispondere alle domande rimaste insoddisfatte da parte dei lettori a causa del numero sempre più crescente dei quesiti presentati ed al contempo offrire a tutti un utile aggiornamento.
Distanze nelle costruzioni
Secondo l’art. 873 c.c., le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o aderenti, devono essere mantenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una maggiore distanza. Le norme generali non si applicano alle distanze relative alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche disciplinate da leggi e regolamenti di settore.
Distanze per tubi
A mente del secondo comma dell’art. 889 c.c. per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni occorre osservare la distanza di almeno un metro dal confine, fermo restando le disposizioni dei regolamenti locali.
Distanze per alberi
Nel piantare alberi presso il confine occorre osservare le distanze stabilite dai regolamenti e dagli usi locali. Se nulla viene disposto in tal senso, devono essere rispettate le seguenti distanze dal confine: tre metri per gli alberi di alto fusto; un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto; mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. Queste distanze non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, purché le piante siano coltivate ad altezza che non ecceda la sommità del muro anzidetto.
Risarcimento del danno
La seconda sezione civile della Cassazione con sentenza del 12 febbraio 2016 n. 2848 ha stabilito che in tema di violazione della distanza tra costruzioni secondo quanto fissato dalle norme del codice civile e dalle norme integrative come i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che danneggiato spetta sia la tutela in forma specifica, diretta al ripristino della situazione precedente la violazione, sia la tutela risarcitoria del danno subito. Il danno deve ritenersi “in re ipsa” senza necessità di uno specifico onere probatorio. Si tratta di una pronuncia che facilita il compito della parte danneggiata in sede di tutela civile.
Distanze contestate
La seconda sezione civile della Cassazione con sentenza del 2 febbraio 2016 n. 1989 ha stabilito che in materia condominiale le norme che disciplinano i rapporti di vicinato trovano applicazione rispetto alle singole unità condominiali soltanto se compatibili con il concreto stato dei luoghi, la specifica conformazione strutturale dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari. In particolare, la Cassazione rileva che per i tubi di acqua e di gas e le loro diramazioni in condominio è necessario rispettare la distanza di almeno 1 metro dalle rispettive proprietà, salvo che il rispetto di tali regole sia incompatibile con la struttura dell’edificio condominiale. Pertanto, se l’edificio consente l’installazione di tubi nel rispetto delle distanze minime previste ex lege, sarà necessario rispettare tali misure. I condomini potranno derogare alle regole sulle distanze minime solo quando la stretta osservanza delle stesse sia irragionevole.
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