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civile, penale e amministrativa
  • di Giuseppe Spoto
  • lunedì 30 maggio 2016, 15:07

Contro i rumori? Tutela civile, penale e amministrativa

I rilievi fonometrici spettano all'Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
 

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al problema dei rumori nel condominio. Contro i rumori intollerabili è possibile richiedere tutela civile, penale e amministrativa. Per quest’ultima ipotesi, possiamo ricordare che il Tar Lazio nella sentenza n. 4018 del 2016 ha disposto che ciascun condomino ha diritto a conoscere la misura delle immissioni prodotte dall’impianto di condizionamento dell’aria del condominio. È stato affermato dal giudice amministrativo che le immissioni sonore provocate dall’impianto costituiscono una vera e propria informazione ambientale e che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ha il dovere di approntare i rilievi fonometrici di controllo. È ovvio che tale principio non riguarda solo la propagazione di rumori provenienti dai condizionatori d’aria, ma può essere esteso ad altre simili ipotesi.
 
Rumori e sanzioni penali
 
Quando i rumori provenienti da un condizionatore d’aria superano la normale tollerabilità potrebbe sussistere reato di disturbo delle occupazioni o del riposo sanzionato dall’art. 659 del codice penale. Ai fini della tutela penale, il rumore deve provocare un disturbo potenzialmente idoneo ad essere sentito da un numero indeterminato di persone, impedendo il riposo o l’occupazione.
 
Tutela civile
 
Se le immissioni rumorose superano la normale tollerabilità, il condomino che risulta essere danneggiato può chiedere all’amministratore di attivarsi per far cessare il rumore. Per proteggersi contro la propagazione di rumori molesti la vittima può esperire un’azione inibitoria diretta ad impedire che il comportamento illecito possa essere ripetuto, mediante l’imposizione dell’obbligo di cessare ogni attività rumorosa. Chi subisce un danno dal rumore può chiedere il risarcimento. L’azione inibitoria e la domanda risarcitoria possono essere esperite davanti al medesimo giudice e sono pertanto cumulabili tra di loro.
 
Immissioni
 
A mente dell’art. 844 del codice civile il singolo condomino non può opporsi alle immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tenere conto della priorità di un determinato uso.
 
Intensità del rumore
 
L’unità di misura dei suoni è espressa in decibel (dB). Tanto più elevato è il rumore e tanto più alto sarà il valore in decibel. Premesso ciò, è difficile però indicare un valore in decibel oltre il quale il rumore è considerato intollerabile. Occorrerebbe esaminare il caso concreto per stabilire se il rumore supera la “normale tollerabilità”. Infatti, si dovrebbe anche tenere conto dello stato dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli orari. Per questa ragione la valutazione della giurisprudenza non è sempre stata unanime e coincidente. Comunque risulta utile svolgere una perizia fonometrica per accertare il livello del rumore. In questo modo sarà più facile non solo chiedere di ricondurre il problema entro i limiti di tollerabilità, ma anche eventualmente ottenere il risarcimento dei danni subiti. I rumori notturni derivanti da locali aperti al pubblico come bar o discoteche possono legittimare l’autorità comunale ad adottare ordinanze impedire tali comportamenti, a tutela della collettività.
 
 

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