- venerdì 4 dicembre 2015, 23:01
Conto corrente condominiale, braccio di ferro sui controlli
Ciascun condomino può chiedere di prendere visione delle entrate e delle uscite
L’approfondimento di questa settimana riguarda la questione se il singolo condomino possa richiedere direttamente all’istituto bancario dove è sottoscritto il conto corrente intestato al condominio, i documenti che attestano le entrate e le uscite del conto stesso, qualora l’amministratore non abbia risposto alla sua richiesta di avere copia della documentazione. Si tratta di un tema controverso dato che secondo l’art. 1129, comma 7 del codice civile ciascun condomino può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica, ma è precisato che ciò avvenga “per il tramite dell’amministratore”.
Conto corrente condominiale
L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle comunque erogate per il condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Se non osserva tale obbligo commette una grave irregolarità che rientra tra le legittime cause per inoltrare la richiesta di revoca.
Interpretazione letterale
La riforma del diritto condominiale ha modificato la formula dell’art. 1129 c.c. introducendo espressamente il diritto di ogni condomino a prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica, aggiungendo però che tale diritto debba essere esercitato mediante l’intervento dell’amministratore. L’interpretazione letterale della norma non consentirebbe quindi al singolo di agire direttamente, ma solo mediante l’amministratore, altrimenti sarebbe rimasto il precedente testo che aveva differente tenore.
Interpretazione estensiva
In realtà, un’interpretazione sistematica della norma, al contrario di quella letterale, consentirebbe di ammettere che il singolo condomino possa direttamente ottenere dall’intermediario, l’esibizione dei documenti relativi al rapporto di conto corrente intestato al condominio. Secondo tale tesi, tutti i condomini acquisiscono la qualità di “clienti” nei confronti dell’istituto bancario che gestisce il conto corrente intestato al condominio. Tale status consentirebbe di applicare la speciale disciplina di tutela del Testo Unico Bancario sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, per cui ciascun condomino, come un qualsiasi altro cliente, può chiedere all’istituto bancario direttamente la consegna di copia degli estratti conti e più in generale di tutta la documentazione relativa alle operazioni poste in essere dal condominio nell’arco dell’ultimo decennio, essendo questo il termine di durata dell’obbligo di conservazione dei documenti. Le norme del Testo Unico Bancario, anche se anteriori alla riforma del diritto condominiale, hanno carattere speciale e sono destinate a prevalere e a essere applicate.
Tesi intermedia
La richiesta del singolo condomino può essere accolta però se dimostra di essersi rivolto prima all’amministratore e che quest’ultimo non abbia provveduto. Solo in questo caso il singolo condominio potrà chiedere a sue spese all’intermediario finanziario copia della documentazione riguardante il conto corrente condominiale, per verificare la correttezza e la trasparenza dell’amministratore. La domanda del singolo condomino potrà quindi essere accolta in subordine alla verifica dell’inerzia dell’amministratore, spettando ex lege a quest’ultimo il compito di gestire i rapporti con la Banca per conto del condominio.
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