immagine Costituzione in giudizio, i poteri dell'amministratore
  • di Giuseppe Spoto
  • lunedì 18 maggio 2015, 12:35

Costituzione in giudizio, i poteri dell'amministratore

Legittimazione ad agire e a conferire mandato per la difesa del condominio


L’approfondimento di questa settimana è dedicato ai poteri dell’amministratore ed in particolare a ciò che risulta necessario per la valida costituzione in giudizio di un condominio onde evitare eccezioni. L’art. 1131 del codice civile riconosce all’amministratore il potere di rappresentanza processuale del condominio. In forza di tale potere, su delibera dell’assemblea l’amministratore è legittimato ad agire e a resistere in giudizio conferendo mandato ad un legale per la difesa del condominio.
Problema controverso
Se la delibera di conferimento del mandato al difensore da parte dell’assemblea riguarda solo la costituzione nel giudizio di primo grado e non l’eventuale successivo appello, rimane da chiarire se rientra nelle attribuzioni dell’amministratore poter dare direttamente incarico al difensore per la fase dell’appello senza bisogno di una nuova autorizzazione dell’assemblea oppure se sia necessaria una distinta ed espressa delibera a riguardo, non essendo sufficiente la prima, perché circoscritta solamente alla causa in primo grado.
Orientamenti giurisprudenziali
Secondo un orientamento, l’amministratore deve essere considerato titolare di una rappresentanza processuale passiva generale e non necessita di alcuna autorizzazione espressa dell’assemblea per resistere in giudizio, ma è solo tenuto all’obbligo di dare notizia all’assemblea dell’atto mediante cui il condominio è convenuto in giudizio. In mancanza di tale adempimento nei confronti dei condomini rischia la revoca. Secondo un altro orientamento, l’amministratore dovrebbe sempre munirsi di autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio, perché la rappresentanza passiva riguarderebbe solo la notificazione degli atti e non la gestione della controversia giuridica. Pertanto, solamente l’assemblea avrebbe il potere di decidere se e come impugnare. Tra i due orientamenti è stato considerato preferibile dalle sezioni unite della Cassazione il primo, ma con una precisazione. Infatti, l’amministratore potrebbe costituirsi in giudizio o impugnare una sentenza sfavorevole per il condominio, anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, purché ottenga comunque successivamente ratifica del suo operato da parte dell’assemblea.
Dissenso rispetto alla lite
Il condomino che non è d’accordo con la maggioranza dell’assemblea che intende incaricare l’amministratore di nominare un difensore per promuovere o resistere in giudizio, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in caso di soccombenza del condominio. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Se l’esito della lite è stato favorevole, il dissenziente che abbia tratto vantaggio deve concorrere alle spese di giudizio.
Altre attribuzioni dell’amministratore
L’amministratore deve eseguire le deliberazioni dell’assemblea e convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale, disciplinare l’utilizzo delle cose e dei servizi comuni, riscuotere i contributi, compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni, eseguire gli adempimenti fiscali, curare la tenuta dei registri condominiali e conservare tutti i documenti relativi alla gestione condominiale, fornire al condominio che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti e redigere il rendiconto annuale della gestione.


  • Annunci correlati

Trilocale, viale Aurelio Saffi

1.400 €
Affitto Trilocale a Roma (RM)
102 m2 3 stanze 2 bagni TRASTEVERE: ELEGANTE PIANO RIALZATO CON GIARDINO APPENA RISTRUTTURATO UBICAZIONE: centrale e servita dalle principali infrastrutture urbane e di quartiere (stazioni FS e Metro...

IlMessaggeroCasa.it