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  • venerdì 17 maggio 2013, 17:35

Il posto auto? Si vende "separato" dalla abitazione

La disciplina dei posti auto in Italia è particolarmente complessa poiché frutto di numerosi e frammentati interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo. Per orientarsi tra le diverse tipologie ed individuare la disciplina applicabile al caso concreto occorre in primo luogo distinguere tra "parcheggi ponte", "parcheggi Tognoli" e parcheggi liberi. I primi, disciplinati dall'art.41sexies della legge urbanistica n.1150/42, che prevedeva la riserva di aree a parcheggio nei fabbricati (1 metro quadrato per ogni 20 metri cubi edificati, ridotti a 10 metri cubi nel 1997) sono liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto reale d'uso a favore dei proprietari del relativo edificio. I secondi sono quelli realizzati ai sensi della Legge Tognoli n.122/89, nel sottosuolo degli edifici già esistenti o nel piano terreno o su aree di pertinenza e quelli realizzati su aree pubbliche o nel sottosuolo delle stesse e, sino al decreto semplificazioni, non potevano essere trasferiti separatamente dalle unità immobiliari cui erano annessi, a pena di nullità dell'atto di trasferimento. Il decreto semplificazioni ha inciso direttamente solo sui parcheggi Tognoli, rendendone possibile, a determinate condizioni, l'autonoma circolazione, prevedendo tuttavia una disciplina diversa tra i parcheggi Tognoli privati, costruiti da privati su terreno privato, anche in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, e quelli pubblici, concessi dal comune in diritto di superficie. Due quindi le novità di rilievo: la liberalizzazione della circolazione dei parcheggi Tognoli privati, purché siano "collegati" ad altra unità immobiliare nello stesso Comune, e la possibilità di analoga liberalizzazione per i parcheggi pubblici, sia pur condizionata ad autorizzazione preventiva del Comune, previsione quest'ultima introdotta solo in sede di conversione. I parcheggi Tognoli privati, ferma restando la immodificabilità della loro destinazione a parcheggio, divengono ora liberamente trasferibili, purché il nuovo proprietario li destìni a pertinenza di altra unità immobiliare (il termine "unità immobiliare" sembra rendere possibile costituire il vincolo pertinenziale con immobile anche non abitativo, senza per ciò tradire lo spirito della novella, salvo un'eventuale diversa interpretazione autentica del legislatore, ndr) sita nello stesso Comune. I parcheggi Tognoli pubblici, invece, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare di cui sono pertinenza, a pena di nullità dell'atto, a meno che non vi sia una espressa previsione nella convenzione con il comune, o il comune autorizzi l'atto di cessione. I terzi sono quelli costruiti oltre o al di fuori della legge Tognoli e degli standard urbanistici sopra indicati e sono liberamente trasferibili, senza limiti.

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