- venerdì 13 maggio 2011, 11:50
In attesa del contratto un'indennità al portiere
Il portiere è legato al condominio da un contratto di lavoro subordinato
Il portiere è legato al condominio da un contratto di lavoro subordinato. In attesa del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati (come il portiere, l’addetto alle pulizie, il giardiniere,ecc.) - scaduto lo scorso 31 dicembre e sottoscritto il 10 giugno del 2008 da Confedilizia e Cgil-Cisl-Uil - a decorrere dal mese di aprile 2011 i dipendenti da proprietari di fabbricati avranno diritto alla corresponsione in busta paga della cosiddetta indennità di vacanza contrattuale (Ivc) prevista dall’art. 131 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
La norma citata prevede infatti che, scaduto il Contratto nazionale, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza venga corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione inizialmente pari al 30% e, dopo 6 mesi, pari al 50%, del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti (paga o stipendio base ed indennità di contingenza).
Tale indennità cesserà di essere corrisposta alla data di applicazione dell’accordo di rinnovo.
Nel contratto del 2008 sono state potenziate nuove emergenti figure professionali dei lavoratori del settore, quali gli addetti alla vigilanza o a mansioni accessorie a quelle del portiere e meglio definiti istituti contrattuali già presenti come, ad esempio, l’indennità di malattia e la “reperibilità”.
E se il servizio di portierato è ritenuto dai condomini eccessivamente oneroso? Possono sempre proporre di rinunciarvi, discutendone in assemblea. Ma attenzione alle maggioranze che variano. Per sopprimere il servizio di portierato senza alloggio nello stabile è necessaria una delibera votata dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, se invece il regolamento prevede la destinazione ad alloggio del portiere di alcuni locali di proprietà comune, la soppressione del servizio comporta anche il venir meno di un vincolo di destinazione dei locali e allora si tratterà di una vera e propria innovazione e sarà richiesta perciò la maggioranza qualificata dei due terzi del valore millesimale e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Nel caso in cui i locali non siano di proprietà comune, nel momento in cui l’assemblea delibera la soppressione del servizio di portierato dovranno rientrare nella legittima disponibilità del proprietario.
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