- venerdì 4 maggio 2012, 09:48
La colf ha un incidente? Scatta l'indennità Inail
L'Istituto di assistenza paga dal 4° giorno di prognosi
Se la colf e la badante si infortunano sul lavoro (è considerato anche l’incidente che avviene nel tragitto che le lavoratrici compiono per uscire di casa fino all’abitazione del datore di lavoro: è il cosiddetto infortunio in itinere) interviene l’Inail che paga un’indennità temporanea per il periodo in cui le interessate sono assenti dal lavoro. Ma ci sono regole molto rigide da rispettare da parte del datore di lavoro. La materia è estremamente delicata e quindi è bene rammentare le operazioni da svolgere.
I primi tre giorni
Innanzi tutto chiariamo che se l’infortunio dura al massimo tre giorni l’Inail non interviene. Il datore di lavoro non deve fare alcuna comunicazione e deve pagare all’interessata la normale retribuzione, come se continuasse a lavorare. Se invece il medico dichiara che la prognosi supera i tre giorni allora interviene l’Inail a pagare l’indennità dal quarto giorno: in questo caso il datore di lavoro deve comunicare l’infortunio agli uffici entro due giorni dal momento in cui viene a conoscenza della situazione attraverso la presa d’atto del certificato medico o del referto del pronto soccorso.
La domanda
Entro i citati due giorni il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia di infortunio compilata sul modulo 117-Prest (in quattro copie), con la quale, dopo avere fornito tutti i dati identificativi di se stesso e della lavoratrice, deve indicare la durata normale della settimana di lavoro e la misura della paga oraria convenzionale (1a, 2a, 3a fascia del contributo Inps). E infine deve dettagliare bene le modalità con le quali è avvenuto l’infortunio (ora, luogo, giorno, ecc.) e in modo particolare in quale parte della casa è avvenuto l’evento , che tipo di lavoro stava svolgendo la colf, cosa è successo d’imprevisto, cosa è di conseguenza avvenuto, se in quel momento il datore di lavoro medesimo era presente. Se non era presente l’interessato deve indicare eventuali testimoni e in ogni caso che tipo di lesione la colf s’è procurata: abrasione, taglio, ustione, frattura, e in quale parte del corpo: mano, piede, torace, ecc.
Posto garantito
La denuncia va inoltrata anche agli uffici della polizia (commissariato o questura) e se essi mancano al sindaco del comune. Attenzione: in caso di mancato adeguamento a tali prescrizioni scatta la sanzione da 516,46 a 1.549,37 euro. A questo punto il datore di lavoro è a posto: ha assolto alle sue incombenze. Ora deve soltanto garantire la conservazione del posto alla infortunata che è di: a) 10 giorni se la colf/badante lavora da solo sei mesi; b) 45 giorni se è al lavoro da oltre sei mesi e fino a due anni; c) 180 giorni per anzianità di servizio superiori al biennio.
Indennità giornaliera
La parola passa a Inail che deve pagare una indennità giornaliera rapportata a una retribuzione giornaliera convenzionale il cui valore 2012 è indicato in tabella. La relativa indennità è calcolata nella misura del : 1) 60% fino al 90° giorno di assenza; 2) 75% dal 91° giorno fino alla guarigione.
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