immagine La rendita catastale? Ora si verifica gratis on line
  • di Oliviero Franceschi
  • lunedì 7 luglio 2014, 09:33

La rendita catastale? Ora si verifica gratis on line

Da gennaio, basta collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate


Preoccupati dal prossimo pagamento delle imposte, i contribuenti devono vedersela quest’anno anche con istruzioni sempre meno decifrabili, almeno dal profano. Ecco qualche suggerimento per andare sul velluto..
Il quadro RB
A furia di cambiare, ricambiare e modificare le norme, le istruzioni del quadro fabbricati sono diventate un ginepraio di casi e sottocasi sempre meno comprensibile. Vediamo perciò rapidamente alcune delle novità. Il punto di partenza a colonna 1 è la rendita catastale al 1° gennaio 2014 che quest’anno presenta una grossa novità: contrariamente a quanto fatto negli ultimi decenni, il contribuente non dovrà più rivalutare del 5% l’importo della rendita ma dovrà indicarlo esattamente come risulta nel Catasto fabbricati, ovvero come avviene per il modello 730. Non vi fate però illusioni: similmente al modello 730 le imposte saranno pagate sempre sull’importo della rendita rivalutato del 5%. L’unica differenza perciò è che l’indicazione nella colonna 1 del quadro RB deve essere priva di tale maggiorazione. Se quindi riprendete il valore della rendita dal modello Unico dell’anno passato, il valore non può essere copiato automaticamente e per essere precisi sarà meglio prendere direttamente il valore da una visura catastale.
Visura on line
Un piccolo aiuto ai contribuenti in tema di rendita catastale viene dalla telematica. Infatti è possibile verificare gratis il valore della rendita catastale del proprio immobile direttamente dal pc di casa collegandosi via internet sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Occorrerà però dotarsi del codice pin, la cui prima parte viene rilasciata sempre sul sito www.agenziaentrate.it oppure può essere richiesta al call center telefonando al numero 848800444. La seconda parte del codice pin con la password provvisoria arriverà per lettera entro quindici giorni direttamente all’indirizzo del contribuente che risulta all’amministrazione finanziaria. Per chi avesse cambiato la propria residenza e non l’avesse comunicato al fisco, sarà bene perciò controllare qual è l’indirizzo che risulta alle Entrate, magari sempre telefonando al call center al numero indicato in precedenza.
Siti non ufficiali
A proposito di visure on line, pochi mesi fa l’Agenzia delle entrate aveva precisato con un comunicato stampa che i suoi uffici hanno ricevuto diverse segnalazioni di cittadini che hanno utilizzato i siti “www.catasto.it” e “www.agenziadelterritorio.it” per visure e altri servizi catastali a pagamento, ritenendo erroneamente che si trattasse di siti ufficiali dell’Amministrazione finanziaria. Tali siti invece appartengono ad una società privata che nulla ha a che fare con l’Agenzia delle Entrate, il cui portale è sempre www.agenziaentrate.gov.it e che consente di ottenere gratis molti servizi e molte informazioni.
La mini Imu entra in dichiarazione
Tornando alla compilazione del quadro RB destinato ai fabbricati, molti lettori ricorderanno che nel mese di gennaio furono chiamati a versare un quota dell’Imu dovuta sull’abitazione principale (nonostante la sua abolizione), perché i conti dello Stato non volevano tornare. Stiamo parlando di quella che è stata ribattezzata la “mini Imu”. Di conseguenza, nella colonna 10 del quadro B, dove da qualche anno va riportata l’Imu dovuta per ogni immobile, quest’anno andrà indicata anche la mini Imu pagata, presumibilmente, a gennaio.
La colonna 12
Sempre nel quadro Fabbricati, tra le novità meno amate dai contribuenti c’è la nuova colonna 12 relativa ai casi particolari Imu degli immobili. In realtà i codici da indicare sono solamente tre e cioè:
- il codice “1” che deve essere utilizzato nel caso di fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente dall’Imu o per il quale non è dovuta l’Imu né la mini Imu per il 2013, ma assoggettato alle imposte sui redditi e alle relative addizionali anche se non è concesso in locazione; il codice “2” che si utilizza per l’abitazione principale e le pertinenze assoggettate ad Imu: si tratta delle abitazioni principali di lusso (cioè classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e delle abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell’Imu oppure la cd. “Mini Imu”. Indicando questo codice non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall’Imu. Il codice 2 deve essere indicato anche per le pertinenze assoggettate ad Imu; il codice “3” che si usa per gli immobili ad uso abitativo non affittati, soggetti ad Imu e situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile è tassato al 50% ai fini Irpef e relative addizionali. Come puntualizzato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 4 aprile 2014, in caso di fabbricato esposto su più righi, la colonna 12 va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione descritta dal singolo codice.


Hanno collaborato Daniele Cuppone e Alberto Martinelli

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