- venerdì 4 dicembre 2015, 23:01
Le tutele di legge al portiere malato
Assenze solo per comprovati impedimenti. I controlli, sanzionati gli abusi
L’approfondimento di questa settimana è dedicato al trattamento di malattia del portiere. Il condominio deve riconoscere al portiere che si assenta per malattia le tutele previste dalla legge, fermo restando che devono essere sanzionati eventuali abusi non comprovati da giustificato impedimento. Il portiere assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza, a farsi trovare nel domicilio noto al datore di lavoro per i controlli medici. Tale disponibilità deve essere assicurata dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, perfino se domenicale o festivo. Se per un giustificato motivo, il portiere malato non potrà osservare tale orario, dovrà comunicarlo e comprovarlo al datore di lavoro.
Malattia del portiere
In base al contratto collettivo nazionale di lavoro dei portieri si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che determini incapacità alla prestazione di lavoro. Va assimilata alla malattia anche il trattamento di fecondazione assistita, mentre non vi rientrano interventi chirurgici per motivi estetici, non necessari a meno che non siano di ricostruzione plastica resa necessaria da infortunio.
Infortunio sul lavoro
In caso di infortuni sul lavoro al portiere devono essere applicate altre norme e non certamente la disciplina sul trattamento di malattia. In questo caso, scatta la copertura assicurativa in favore del lavoratore. Rimangono pure esenti dalla disciplina in materia di malattia, i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza nonché la necessità di cure termali.
Obbligo di comunicazione
In caso di malattia il portiere deve dare tempestiva comunicazione e deve comunicare l’eventuale domicilio di reperibilità nel caso sia differente rispetto alla dimora abituale. Se è previsto alloggio e il portiere vive con altri familiari, è consentita la sostituzione di un familiare convivente a cui spetterà il trattamento normativo ed economico per il lavoro svolto. Con l’informatizzazione delle pratiche è consentito al lavoratore che si assenta per malattia dare comunicazione al datore di lavoro riferendo il numero di protocollo del certificato telematico redatto dal medico. È previsto l’obbligo di trasmettere tale numero di protocollo entro due giorni. In caso di degenza in ospedale dovrà essere inviato anche il certificato di ricovero e al termine della degenza quello relativo alla dismissione dall’ospedale.
Dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazione mendace o di simulazione di malattia, il portiere potrà essere licenziato. La Cassazione con sentenza n. 14046 del 2015 ha giustificato il licenziamento nell’ipotesi di un portiere che nonostante avesse dichiarato di essere malato, svolgeva un altro lavoro secondario.
Indennità
L’iscrizione alla Cassa Portieri assicura al portiere l’indennità per malattia. L’importo varia dal 56% al 73% della retribuzione giornaliera media. Tale importo dovuto per malattia è corrisposto dal condominio che però potrà chiederne la restituzione alla Cassa. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità economiche sono proporzionalmente ridotte in rapporto alla durata dell’effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti l’inizio della malattia che ha comportato l’assenza. L’indennità viene corrisposta per un massimo di 180 giorni e superato tale termine viene meno il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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