- domenica 9 febbraio 2014, 14:47
Nuova Imu... riveduta e corretta
Nel "contenitore" Iuc tre imposte: Imu, Tari e Tasi
Mentre si continua a cercare l’accordo sulle aliquote delle imposte che graveranno sulla casa nel 2014, di certo c’è che la legge di stabilità ci ha regalato una nuova Imu, riveduta e corretta: ecco alcune caratteristiche del famigerato tributo..
Imu pilastro della IUC
Se la IUC è il nuovo impianto di tassazione degli immobili, comprendente Imu, Tari e Tasi, l’Imu rappresenta un tassello molto importante dell’intero sistema. Dopo le modifiche che sono state apportate, la nuova Imu 2014 potrebbe apparire un po' meno preoccupante: non colpisce le abitazioni principali (tranne quelle di pregio), rivede in basso i moltiplicatori catastali per i terreni agricoli, ed è persino deducibile, anche se solo in minima parte, per le imprese ed i professionisti. Tuttavia a ben vedere il maquillage cui è stata sottoposta l’Imu, per adeguarla alle nuove sfide dell’imposizione locale, anche se migliorativo non convince più di tanto. Nella sostanza resta un tributo “pesante”, destinato a incidere sulle tasche dei contribuenti in modo eccessivo, molto lontano dalla leggerezza dell’Ici che ormai tutti rimpiangono. Ma per capire qualcosa di più, meglio procedere con ordine. La nuova Imu infatti presenta senz’altro parecchie novità rispetto al passato.
Niente Imu sulle abitazioni principali
Innanzitutto viene stabilito definitivamente (si spera) che l’Imu non si applica alle abitazioni principali e alle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico o artistico). Per queste abitazioni principali considerate di pregio o di lusso si continua a pagare l’Imu ma applicando l'aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro, mentre viene soppressa l’ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio di età minore di 26 anni.
Esenzioni
A tirare il classico sospiro di sollievo potrebbero essere anche altri proprietari o titolari di diritti reali. La legge di stabilità prevede infatti che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’appartamento non risulti affittato. Inoltre stesso trattamento può essere deciso dalla delibera comunale per l'immobile posseduto da cittadini italiani residenti all’estero, sempre a condizione che non risulti affittato, nonché all'immobile concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli o genitori) che lo utilizzino come abitazione principale. In questo caso si stabilisce che l'agevolazione operi in alternativa: o limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro; oppure nel solo caso in cui il parente appartenga a un nucleo familiare con ISEE fino a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, l’agevolazione puo' essere applicata ad un solo immobile.
Immobili senza Imu
L'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) ad un unico immobile posseduto e non affittato dal personale in servizio alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco, e in alcuni casi dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste la dimora abituale e la residenza anagrafica".
Disposizioni speciali enti non commerciali
Per gli enti non commerciali la legge di stabilità prevede regole ad hoc per quanto riguarda l’Imu. Innanzitutto tali enti dovranno presentare la dichiarazione annuale Imu esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia. Inoltre entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. Infine gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente con modello F24 e in tre rate di cui le prime due in acconto, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta dell'anno precedente, il 16 giugno e il 16 dicembre, e l'ultima, a saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo. Gli enti non commerciali possono compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente all’entrata in vigore della Legge di stabilità.
Altre novità
L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile dall’Ires o dall’Irpef per imprese e professionisti nella misura del 20 per cento, mentre è indeducibile dall’Irap. Per il 2013 la deducibilià è elevata al 30%. Secondo le ultimissime indicazioni però sembrerebbe che i professionisti deducono l’Imu solo per gli immobili esclusivamente utilizzati per l’attività e non per quelli ad uso promiscuo. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il valore catastale e' dato dal reddito dominicale rivalutato del 25 per cento per il moltiplicatore catastale. Tale moltiplicatore scende da 110 a 75. Infine, moratoria per il saldo Imu: per gli insufficienti versamenti del saldo Imu in scadenza il 16 dicembre 2013 non saranno applicate sanzioni e interessi se la differenza sarà versata entro il 16 giugno 2014.
Hanno collaborato Daniele Cuppone e Alberto Martinelli
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