immagine Per gli animali domestici scoppiano le liti: le regole per evitare conflitti con i vicini
  • di Giorgio Sbordoni
  • lunedì 12 settembre 2011, 12:25

Per gli animali domestici scoppiano le liti: le regole per evitare conflitti con i vicini

Il rumore diventa reato quando incide
non solo sulla tranquillità di un singolo
ma di un certo numero di persone
Cani e gatti in alcuni condomini sono spesso al centro di litigi e contenziosi. Un latrato o un miagolio di troppo, a volte, sono fatali per i buoni rapporti tra vicini. E spesso basta che un condomino non ami gli animali per chiederne l’allontanamento senza un reale motivo.

I motivi più frequenti di contenzioso
I cani che abbaiano e latrano durante le prime ore del pomeriggio o in piena notte sono senz’altro quelli che rischiano di incrinare i rapporti tra condomini. Ma la lista delle cause che possono creare problemi è ben più lunga. Gli animali in condominio possono sporcare le aree comuni. Lasciare odori sgradevoli. A volte i cani possono tenere un comportamento aggressivo e violento e aggredire altri cani o gatti all’interno del condominio. I gatti, invece, a volte esplorano i vasi delle piante negli spazi comuni. Infine, molte persone si lamentano dei cani che vengono portati fuori o lasciati liberi nei cortili senza museruola. “Un altro motivo di controversia è rappresentato dalle quelle persone che non amano gli animali – ci spiega Sarah Pacetti, amministratore di condominio e consigliere provinciale dell’Anaci –. A volte capita di trovarsi in situazioni spiacevoli con un condomino che avversa gli animali e che chiede l’allontanamento degli stessi senza un reale motivo. In questo caso è importante far valere i propri diritti senza lasciarsi intimorire”.

Le regole condominiali
Gli animali possono vivere in condominio. La detenzione degli animali può essere vietata solo se, nel regolamento condominiale di tipo contrattuale ne viene fatta esplicita menzione. Sarah Pacetti ha citato la Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II del 10 aprile 1990: “La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto domenicale, può essere vietato solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo […] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell’immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni …”. Un’altra sentenza, la numero 12028, del 4 dicembre 1993, stabilisce che “In tema di condominio di edifici, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché, in difetto di un’approvazione unanime, le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardi a quei condomini che abbiano concorso, con il loro voto favorevole, alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé idonei ai sensi dell’art. 1987 c.c., a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne prevede l’obbligatorietà”.

Quando il cane abbaia
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete finché non disturbi una pluralità di persone ma solo il vicino. Il normale comportamento degli animali non è perseguibile penalmente, secondo il dettato dell’articolo 844 del codice civile. “Perché vi sia reato – dichiara Sarah Pacetti – è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone, come ha stabilito la Cassazione con la sentenza numero 1394 del 6 marzo del 2000”. In un’altra sentenza, sempre della Cassazione, Sezione I penale, la numero 1109 del 2000 si legge che, per la configurazione del reato di cui all’art. 659 codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) non è sufficiente che il disturbo venga arrecato ad una persona, ma è necessario che esso riguardi una pluralità di persone. Infatti, l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità. E’ necessario, dunque, che i rumori derivanti dagli animali, siano obiettivamente idonei “ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.

Consigli utili e di buon senso
“Evitate, comunque, che il vostro animale crei disturbo, magari lasciandolo solo in continuazione, permettendogli di fare delle perlustrazioni nei balconi dei vicini e abbiate cura che non sporchi dove non dovrebbe – consiglia Sarah Pacetti –. Se avete problemi nella gestione del vostro amico a quattro zampe potete rivolgervi al vostro veterinario di fiducia, ad un educatore o comportamentista che saprà darvi le giuste indicazioni. Con questo valido supporto riuscirete, senz’altro, a superare le ansie di separazione del vostro cane e le scorribande del vostro gatto nei vasi di fiori. Premesso questo, se un cane o qualunque altro animale da compagnia non crea particolari problemi non c’è assemblea di condominio o qualunque altra autorità giudiziaria che possa imporne l’allontanamento, tranne che il regolamento di condominio sia tipo contrattuale e che l’eventuale divieto di detenzione di animali sia esplicito”.

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