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  • di Giuseppe Spoto
  • lunedì 3 marzo 2014, 10:36

Per la manutenzione ora basta la "Cil"

Comunicazione di inizio lavori per opere ordinarie e straordinarie

L’approfondimento di questa settimana è dedicato ai criteri di definizione degli interventi edilizi e permette di rispondere a numerosi quesiti a cui non è stato finora dedicato il necessario spazio. In particolare occorre comprendere quali interventi siano considerati di ordinaria manutenzione e quali invece siano da considerare straordinari ai fini degli adempimenti richiesti. Gli interventi edilizi possono essere di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica.
Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria ricomprende opere di riparazione e gli interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti. Sono interventi di manutenzione ordinaria la sostituzione di porte, infissi, pavimenti e sanitari, mentre rientrano tra i lavori straordinari gli interventi di muratura. Un richiamo al testo unico dell’edilizia d.p.r. n. 380 del 2001 è sempre consigliabile per individuare con più precisione quali lavori sono da considerarsi di manutenzione ordinaria e quali invece non possano essere così classificati. Rientrano comunque nei lavori di manutenzione ordinaria i lavori di riparazione degli edifici già esistenti e i lavori di mantenimento in efficienza compresa l’eventuale sostituzione della caldaia (purché ovviamente non si tratti di un modello nuovo con caratteristiche differenti dalla precedente). Se oltre la sostituzione di un qualsiasi componente si realizzano innovazioni, i lavori non rientreranno più nella catalogazione ordinaria ma dovranno essere classificati come straordinari.
Manutenzione straordinaria
Sono state considerate opere di manutenzione straordinaria le sostituzioni di finestre con rifacitura della sagoma, le riparazioni comportanti innovazioni, l’installazione di ascensori e comunque tutti i lavori che comportano interventi incisivi che non possono essere annoverati tra le cure ordinarie. La principale differenza tra opere di manutenzione ordinaria e straordinaria consiste nel fatto che le prime comprendono interventi correttivi e preventivi che si riferiscono ad operazioni di mera routine per contrastare deperimenti futuri, mentre le opere di manutenzione straordinaria ricomprendono tutte le azioni manutentive più rilevanti aventi natura eccezionale.
Comunicazione di inizio lavori
Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è sufficiente una semplice comunicazione che non prevede il rilascio di un titolo abilitativo né tempi di attesa per l’inizio dei lavori. La CIL (comunicazione di inizio lavori) è effettuata dal proprietario o da chi ne abbia titolo per informare il Comune che si eseguiranno opere edili nell'ambito del proprio immobile. Le opere oggetto di tale comunicazione sono quelle riconducibili all'elenco di cui art. 6 comma 2 del dpr 380/01 e successive modifiche. Sono considerati interventi di edilizia libera anche l’eliminazione di barriere architettoniche, le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, la posa di pannelli solari e fotovoltaici. Nelle ipotesi di manutenzione straordinaria senza interventi strutturali, il proprietario dell’immobile effettuerà invece la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) composta da una relazione di un tecnico abilitato corredata da elaborati grafici di progetto.

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