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  • di Giuseppe Spoto
  • domenica 21 settembre 2014, 11:11

Pubblicità invadente, ditta condannata al risarcimento

Il condominio attrezzato con "cassetta" per la ricezione dei volantini


L’approfondimento di questa settimana è dedicato alla pubblicità negli spazi condominiali. Nei condominii senza portiere accade spesso che le cassette postali siano sommerse da materiale e volantini pubblicitari con grave disagio per i condomini. In alcune ipotesi la giurisprudenza ha condannato le imprese invadenti a risarcire il danno cagionato da posta indesiderata. Per dissuadere i distributori di pubblicità eccessivamente invadenti è consigliabile non aprire il portone comune ad estranei che dichiarano di volere distribuire materiale pubblicitario e predisporre una cassetta esterna per la raccolta dei volantini.
Cassetta postale comune
La spesa per installare una cassetta postale comune diretta a raccogliere il materiale pubblicitario deve essere sostenuta dai condomini in parti eguali, trattandosi di servizio del quale i condomini usufruiscono in eguale misura.
Pubblicità eccessiva ed invadente
Se le comunicazioni pubblicitarie sono diffuse in modo esagerato, aggressivo ed invadente, nonostante l’avvertimento di non introdurre avvisi pubblicitari e promozionali, l’imprenditore incurante di tali divieti potrebbe subire una condanna al risarcimento del danno esistenziale, derivante dal fastidio di dover svuotare quotidianamente la propria cassetta, nonché dalla lesione del diritto al rispetto della propria sfera di riservatezza privata. Più difficile è ottenere tale riconoscimento, quando i proprietari non abbiano però installato una specifica cassetta adibita alla ricezione della pubblicità.
Bacheca degli avvisi condominiali
La bacheca degli avvisi condominiali non può essere utilizzata per esporre materiale pubblicitario, ma deve essere utilizzata solo per informare i condomini sulla gestione delle parti comuni. Il Garante della privacy ha stabilito che nella bacheca condominiale non debbano essere inserite comunicazioni contenenti i dati personali dei condomini e non possano esservi contenute comunicazioni circa la morosità, perché si tratta di informazioni che anche terzi potrebbero vedere affisse.
Pubblicità come opportunità
La pubblicità potrebbe diventare tuttavia una opportunità per alcuni condominii. Prendiamo ad esempio le pubblicità nelle facciate degli edifici o nei tetti dei palazzi. In questi casi è lo stesso condominio che accetta di diventare mezzo di diffusione dell’informazione pubblicitaria verso l’esterno dietro pagamento di un compenso che consente di coprire i costi e le spese condominiali. In altre occasioni è stata diffusa la pubblicità attraverso i ponteggi e spesso sono le stesse ditte incaricate dell’esecuzione delle opere ad offrire una riduzione del costo dei lavori da compiere ai condomini che accettino tale tipo di soluzione. Un’altra ipotesi di introiti per il condominio, potrebbe derivare dall’installazione da parte di imprese di telecomunicazione di antenne di ricezione nei tetti dei palazzi.
Ripetitore
L’installazione di un ripetitore sopra il tetto di un palazzo da parte di una compagnia di telecomunicazioni dietro la stipula di un apposito contratto può comportare per i condomini il vantaggio di ricevere un corrispettivo periodico. Rimane però controverso se l’installazione di un ripetitore sia da considerare un'innovazione (e quindi sia sufficiente il consenso della maggioranza dei condomini) oppure se per l’approvazione della delibera sia necessaria l’unanimità. Quest’ultima sembra tuttavia la tesi più condivisibile.

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