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  • di Bruno Benelli
  • venerdì 18 maggio 2012, 12:23

Vitto e alloggio alla Colf con "25 ore a settimana"

Al "pagamento in natura" attribuito il valore di 5,19 € al giorno

Il signor Giorgio, nostro lettore invalido civile totale, avendo bisogno di una badante, ha assunto una signora romena con un contratto di colf – profilo B – per 400 euro al mese (17 ore di lavoro a settimana). Ha iscritto la donna all’Inps e per “compensare la bassa retribuzione ha offerto vitto e alloggio anche alla figlia dell’interessata a titolo di ospitalità”. Colto dal dubbio su questa anomala procedura chiede se la “soluzione possa essere considerata giuridicamente valida”.
Il giusto livello
Alla domanda del signor Giorgio rispondiamo subito: no. Innanzi tutto occorre chiarire il livello di inquadramento della signora. Se le mansioni svolte dalla dipendente assunta sono effettivamente quelle pertinenti all’inquadramento di una colf di livello “B”, ossia, il doversi occupare esclusivamente della casa, la retribuzione di 400 al mese per un’attività di 17 ore di lavoro settimanali, risulta corrispondere alla retribuzione minima tabellare oraria prevista per tale profilo nel 2012, che è esattamente di 5,42 euro.
Se la colf assiste persona non autosufficiente
Ma se la dipendente – come ci chiarisce l’Assindatcolf - deve assistere nelle attività quotidiane il datore di lavoro invalido civile al 100%, allora il livello “B” e la relativa retribuzione non sono adeguati al tipo di lavoro eseguito, in quanto il livello corretto da attribuire a un assistente di persona non autosufficiente è il “CS”, al quale, nel 2012, compete una retribuzione oraria minima sindacale di 6,37 euro, ovvero mensile pari a € 469,25 (somma ovviamente rapportata a un lavoro retribuito di 17 ore a settimana). Quindi è opportuno che il lettore controlli la giustezza dell’inquadramento alla luce di queste nostre informazioni.
Meno di 25 ore
Veniamo ora al vitto e alloggio. Il contratto prevede il riconoscimento della prestazione unicamente alle lavoratrici conviventi, che, in quanto tali, oltre a dimorare nel medesimo domicilio del datore di lavoro, prestino servizio per un minimo di almeno 25 ore di lavoro settimanali. Per le lavoratrici ad ore assunte per meno di 25 ore (nel caso in questione siamo a quota 17 ore settimanali) non sono dovuti vitto e alloggio. In un solo caso è dovuto il vitto: quando la lavoratrice nella giornata raggiunga le 6 ore consecutive di lavoro. Risultato? Offrire vitto e alloggio “a titolo di ospitalità” sia alla dipendente ad ore, sia ad un suo congiunto (nel nostro caso alla figlia), non vale a compensare in alcun modo una retribuzione che risulti essere inadeguata o insufficiente rispetto ai minimi sindacali previsti. Perciò se un domani la colf piantasse, come si dice, la grana avrebbe buon gioco nel condurre in porto favorevole la lite.
Indennità sostitutiva
Il lettore chiede altresì se sia tenuto a corrispondere alla colf il vitto e alloggio anche su ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto. La risposta è si. In questo caso il controvalore in contanti delle prestazioni quest’anno è pari a 5,19 euro al giorno (1,81 euro per pranzo e/o colazione, 1,81 per cena e 1,57 per alloggio), cifra che deve essere pagata quando non sono somministrate le prestazioni e perciò proprio nei casi indicati dal lettore.


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