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  • di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
  • Lunedì 20 Luglio 2015, 09:41

"730 precompilato", la proroga vale per tutti

Il 23 luglio stop definitivo. Anche i contribuenti possono inviare il documento via web

Nuovo colpo di scena nella telenovela del 730 precompilato, la proroga per la presentazione della dichiarazione è stata estesa anche ai contribuenti che utilizzano direttamente i sistemi messi disposizione dalle Entrate. Ma le correzioni sono chiuse. E gli errori in agguato.
Scadenza tra pochi giorni
Ancora una manciata di giorni per collegarsi via internet al sito dell’agenzia delle entrate e accettare o modificare il modello 730 per poi inviarlo al fisco. Scade infatti il prossimo 23 luglio lo stop definitivo per tutti, contribuenti che fanno da soli, Caf e professionisti abilitati, per inviare le dichiarazione dei redditi modello 730/2015. La proroga dunque beneficia anche i contribuenti che spediscono direttamente (senza ricorrere ad intermediari), i quali in un primo tempo ne erano stati esclusi. La gradita sorpresa è stata divulgata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26 del 7 luglio 2015, con la quale l’Agenzia fa il punto su molti problemi che hanno riguardato il varo del 730 precompilato.
Correzioni solo via Caf, professionisti o Unico

Se l’invio della dichiarazione 730 è ancora possibile per tutti, non altrettanto può dirsi per le correzioni del modello le quali invece sono ormai precluse per gli amanti del fai da te, almeno attraverso il 730. Nella Circolare n. 26/2015 l’Agenzia delle entrate ha ribadito che era possibile correggere il 730 con un nuovo modello da inviare da soli via web solo entro il 29 giugno (21 giugno per alcuni casi particolari). Ora i giochi sono fatti e il contribuente che si accorgesse di aver sbagliato dovrà per forza passare attraverso l’opera di un Caf o di un professionista abilitato, presentando un 730 integrativo entro il prossimo 26 ottobre, oppure dovrà ricorrere al modello Unico 2015.
Sedotti e abbandonati
Molti contribuenti si sono avventurati nella predisposizione del proprio modello 730 precompilato confidando nella propaganda mediatica che dipingeva tutto come semplice e bello. Ma quello che ci si era dimenticati di dire è che le istruzioni del modello 730 sono composte da decine e decine di pagine fitte fitte di casi particolari, scritte con la capacità di complicare le cose della burocrazia italiana. Pertanto, non è così facile fare da soli.  Per non sbagliare occorre dunque studiare a fondo le istruzioni ministeriali, altrimenti inevitabilmente si cade in qualche svista, neanche troppo semplice da scoprire ad un controllo superficiale. La speranza che si era diffusa tra i contribuenti era che il 730 compilato dall’agenzia delle entrate fosse a prova di contestazione: così le sirene avevano infatti dipinto la novità in un primo tempo, con semplicistico entusiasmo. La realtà invece è più complicata e le sanzioni potrebbero colpire tanti contribuenti sbadati o impreparati.
Obbligo di dichiarare tutti i redditi percepiti
Tra i diversi casi esaminati nella Circolare n. 26/2015 c’è quello di un contribuente che accetta una dichiarazione che non contiene un reddito per il quale il sostituto d’imposta non ha inviato la Certificazione Unica. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il contribuente ha l’obbligo di dichiarare tutti i redditi percepiti e anche che nell’ipotesi di accettazione della dichiarazione senza modifiche (sia direttamente da parte del contribuente che attraverso il sostituto d'imposta) l'esclusione dal controllo formale opera esclusivamente sugli oneri indicati nel 730 precompilato forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle Entrate e non per la mancata indicazione di un reddito. In pratica il contribuente deve integrare la dichiarazione precompilata, altrimenti é soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate per dichiarazione infedele. Il fatto che sia stata l’agenzia delle entrate a non inserire il reddito non toglie la responsabilità al contribuente: d’altro canto se il reddito non é stato certificato l’agenzia delle entrate difficilmente poteva inserirlo. Anche il sostituto che ha sbagliato nel non inviare la certificazione naturalmente sarà sanzionato, poiché è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, o trasmessa tardivamente o non trasmessa. Nel quesito l’Agenzia ha anche evidenziato che gli oneri indicati nel 730 precompilato forniti dai soggetti terzi sui quali non vengono effettuati i controlli formali per il 2015 sono gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali.
Detrazioni per lavoro dipendente
Un'altra ipotesi esaminata nella Circolare è quella della mancata indicazione dei giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente e pensione. Questo dato in presenza di più Certificazioni Uniche non viene infatti predisposto dal sistema per la presenza di periodi di tempo in parte sovrapposti. Se il contribuente ha inviato il modello 730 senza indicare i giorni e non lo ha corretto presentando un 730 sostitutivo entro il 29 giugno (non vedendosi così riconosciuti bonus Irpef e detrazioni di lavoro dipendente o pensione), può rettificare la dichiarazione utilizzando solo gli strumenti ordinari, e cioé presentando entro il 26 ottobre un modello 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato. Le maggiori imposte versate saranno rimborsate direttamente dal datore di lavoro entro il mese di dicembre. In alternativa si può sempre presentare un modello Unico 2015 e scegliere se chiedere il rimborso all’Agenzia, utilizzare in compensazione l’eccedenza d’imposta o infine riportarla nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Hanno collaborato Daniele Cuppone ed Enrico Rabitti

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