immagine Acconto di novembre, possibile l'autoriduzione
  • di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
  • Venerdì 4 Dicembre 2015, 23:01

Acconto di novembre, possibile l'autoriduzione

Taglia il pagamento di fine mese chi ha avuto un calo delle entrate




Conto alla rovescia per l’acconto di novembre, il secondo appuntamento dell’anno con il fisco per ordine di importanza. Sono chiamati in cassa tutti i contribuenti, ma alcuni di loro posso cercare di salvarsi in calcio d’angolo: ecco come…
Calcolo dell’acconto
Nella puntata precedente abbiamo ripassato insieme i meccanismi di calcolo dell’acconto Irpef, analizzando anche alcuni casi particolari. In estrema sintesi abbiamo visto come per le persone fisiche l’acconto sia pari al 100% di quanto indicato, rispettivamente, nel rigo RN34 oppure (se si rientra in alcuni casi particolari) nel rigo RN61. Dall’importo così determinato si sottrae quanto eventualmente già pagato come primo acconto ottenendo la cifra da girare nelle casse dell’erario.
ESEMPIO
calcolo dell’acconto metodo storico. Rigo Differenza (RN34) di Unico 2015 3.100,00 €. Acconto Irpef dovuto (100% di 3.100) 3.100,00 €. Acconto versato a giugno 2015. (40% di 3.100) 1.240,00 €. 2° acconto da versare entro il 30/11/2015 (3100 - 1240,00) 1.860,00 €
Quando ridurre
Questa metodologia di calcolo appena delineata è chiamata metodo storico perché gli importi si calcolano "sul passato": sulla base, cioè, di quanto dovuto per i redditi del 2014. Viceversa è sempre possibile applicare in alternativa il metodo previsionale considerando i redditi 2015. Chi infatti prevede di conseguire per il 2015 un reddito imponibile inferiore a quello dell'anno precedente, o comunque di dover versare una minore imposta, può seguire una procedura diversa: calcolare l'acconto sull'Irpef che prevede sia dovuta per i redditi 2015. Si tratta, ad esempio, di chi quest'anno ha cessato la propria attività o comunque ha conseguito redditi inferiori rispetto allo scorso anno, oppure ha sostenuto maggiori oneri e spese deducibili o detraibili rispetto al 2014.
Convenienza con rischio
La convenienza dell'autoriduzione è evidente, ma bisogna fare attenzione a stimare redditi non ancora percepiti e mettere in conto spese detraibili, a volte, non ancora sostenute, senza contare le eventuali novità su tetti e franchigie relative a deduzioni e detrazioni fiscali. Cambiamenti a parte, chi volesse rifarsi i calcoli e stimare le tasse da pagare il prossimo anno deve tra l’altro tener conto di tutte le detrazioni previste dall’Unico, che diminuiscono gli importi finali da versare. Ci riferiamo alle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, assimilato, autonomo e per altri redditi, il cui meccanismo di calcolo non è dei più semplici, perché spesso bisogna utilizzare vere e proprie formule che permettono di conoscere l’entità della detrazione spettante nel caso concreto, a seconda di alcuni elementi reddituali e personali del contribuente.
Ravvedimento operoso..
Chi alla fine scoprirà di aver sbagliato le previsioni (e quindi di aver pagato un acconto inferiore al dovuto) potrà comunque mettersi in regola (a pagamento) sfruttando il ravvedimento operoso. In questo caso occorre riversare la differenza pagata in meno più gli interessi dello 0,50% e più la sanzione ridotta che varierà a seconda del ritardo dallo 0,2% (se si paga entro il quattordicesimo giorno), 3% (se si paga entro 30 giorni), 3,33% (se si versa entro il novantesimo giorno) o 3,75% se si rimedia entro il temine per la presentazione dell’Unico 2016.
Senza problemi..
Il pagamento dell’acconto Irpef riguarda in generale chi ha presentato Unico 2015: chi ha trasmesso il 730 infatti si vedrà trattenuto l’eventuale importo da pagare direttamente in busta paga o sul rateo della pensione e non deve fare nessun conteggio. Ma anche tra chi ha presentato il modello Unico c’è qualcuno che non deve pagare nulla: 1) Chi ha indicato nella denuncia dei redditi (riga RN34) un’imposta inferiore a 52 euro e chi prevede un'Irpef 2015 inferiore a 52 euro. 2) Chi ha avviato una nuova attività nel 2015 e non aveva redditi nel 2014. In pratica, chi non doveva presentare la dichiarazione nel 2015, anche a dicembre non dovrà fare nulla: pagherà tutte le imposte a saldo sui redditi del 2015 a giugno 2016. Stesso discorso per dipendenti e pensionati che nel 2014 avevano solo redditi di lavoro dipendente o assimilati e che nel 2015 hanno avuto ulteriori redditi aggiuntivi (ad esempio, acquisto di un immobile, dividendi, collaborazioni, ecc.). 3) Chi a giugno, luglio o agosto, per errore o libera scelta, ha versato tutto l’acconto del 100%, anziché la sola prima rata; chi, invece, per errore ha pagato più del dovuto a titolo di prima rata, ora può scalare dall’importo della seconda rata le maggiori somme versate. 4) Gli eredi di persone decedute nel 2015 non devono versare per conto del defunto. 5) Chi ha presentato il modello 730 come abbiamo detto all’inizio dl paragrafo: i pagamenti, infatti, vengono fatti direttamente dal sostituto d’imposta: la seconda rata sarà trattenuta direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Fa eccezione chi nel 2015 ha cessato il rapporto di lavoro, oppure è stato messo in aspettativa senza retribuzione. In questi casi, infatti, il versamento dell'acconto dovrà essere fatto autonomamente dal lavoratore.
Nessun problema, infine, se i redditi del 2015 sono aumentati rispetto a quelli 2014. In questo caso, infatti, basta versare complessivamente il 100% dell'Irpef relativa al 2014: il conguaglio, infatti, si farà con la prossima dichiarazione dei redditi, pagando la differenza.

(2 - continua)
Hanno collaborato Daniele Cuppone ed Enrico Rabitti


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