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il livello di
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 6 Febbraio 2017, 10:34

Esalazioni, fumi e rumori: il livello di "normale tollerabilità"

Quando la vittima può chiedere il risarcimento e ottenere il blocco dell'attività lesiva

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema delle immissioni e alla tutela spettante ai condomini nei confronti di terzi per far cessare le propagazioni intollerabili. L’articolo 844 del codice civile prevede che il proprietario di un fondo non possa impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Per le controversie in materia d’immissioni il giudice competente è il giudice di pace.
 
Immissioni intollerabili

In caso di immissioni intollerabili la vittima può esperire un'azione di risarcimento del danno ed eventualmente, ottenere l’inibizione dell'attività lesiva. Se le immissioni pur non essendo tollerabili sono però consentite dal giudice, perché comparando le ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, queste ultime sono ritenute prevalenti, la vittima avrà diritto a un equo indennizzo per l’attività del vicino. Se le immissioni sono rilevate come tollerabili non possono però essere impedite. Non sempre è facile stabilire il significato di “normale” tollerabilità. Il giudizio sulla sopportabilità di rumori e odori provenienti dal vicino deve essere fatto in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle condizioni dei luoghi.
 
Niente ricorso contro attività preesistente
 
Bisognerà tenere conto anche del preuso, infatti, chi acquista un appartamento vicino ad una impresa da cui provengono fumi, odori e rumori che ritiene intollerabili non potrà agire nell’ipotesi in cui  l’attività imprenditoriale già si svolgeva prima dell’acquisto dell’immobile e l’acquirente ben conosceva la situazione. Sono comunque intollerabili le immissioni che pregiudichino il diritto alla salute, in quanto bene costituzionalmente protetto.
 
La recente giurisprudenza

La seconda sezione civile della corte di Cassazione, con la sentenza del 12 gennaio 2017 n. 661 ha respinto la richiesta che era stata fatta da una donna e da suo figlio per far cessare i rumori dei vicini, ritenendo che il malessere ansioso-depressivo di cui si erano lamentati a seguito delle immissioni non dipendeva in realtà da fattori ambientali, ma solo dalla personalità disturbata dei ricorrenti, non in grado di sopportare neanche suoni di lieve entità. Un’altra interessante pronuncia della corte di cassazione è avvenuta con l’ordinanza n. 1069 del 2017, depositata il 18 gennaio secondo cui le immissioni acustiche che superano la soglia di tollerabilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi collettivi, con danno per la quiete pubblica, devono essere considerate intollerabili ex art. 844 c.c. anche con riferimento alla posizione del vicino, il quale è esposto alla loro portata lesiva per la maggiore prossimità.
 
Aspetti di diritto penale

Sotto il profilo degli aspetti di diritto penale, chi danneggia il vicino con immissioni intollerabili potrebbe essere chiamato a rispondere di un comportamento illecito, sanzionato dall’art. 674 del codice penale, rubricato “getto pericoloso di cose” che viene applicato dalla giurisprudenza per sanzionare chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.
 
 

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