immagine Efficienza energetica, da ottobre il nuovo attestato
  • di Vincenzo Malatesta
  • venerdì 4 dicembre 2015, 23:01

Efficienza energetica, da ottobre il nuovo attestato

Il vademecum del Ministero dello Sviluppo. Le risposte ai quesiti




Dal ministero dello Sviluppo economico arriva la guida al nuovo Ape, l’attestazione energetica unica dell’immobile che dal primo ottobre scorso deve essere rilasciata da un tecnico abilitato in caso di compravendita o locazione, pena il pagamento di severe sanzioni. L’Ape rappresenta l’etichetta energetica dell’immobile: deve indicare il consumo per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, l’emissione di anidride e l’energia esportata. Il vademecum del Mise è presentato sotto forma di “faq” (frequently asked questions): si tratta delle risposte alle domande più ricorrenti nell’applicazione delle nuove linee guida, dettate per catalogare i locali in base alla classe energetica dell’immobile, un valore che va da A+ (alta efficienza) a G (bassissima).
Rischio-sorprese
Non esistono norme transitorie e si poneva dunque il problema delle pratiche edilizie in corso nelle quali il permesso a costruire risulta chiesto prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. E la risposta del Ministero è che l’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione in vigore al momento della produzione del documento: se il costruttore ha chiesto il titolo edilizio in epoca anteriore al primo ottobre scorso, l’immobile una volta terminato sarà classificato secondo disposizioni più severe che in passato e si potrà quindi ritrovare in una classe inferiore al previsto. Nel campo «informazioni aggiuntive» del nuovo Ape possono essere riportate la vecchia classe e le precedenti prestazione energetiche. I requisiti minimi da rispettare dipendono invece dalla data di richiesta del titolo abilitativo.
Uso prevalente
L’Ape contiene l’indice di prestazione energetica globale e le raccomandazioni del certificatore per ottenere un miglioramento dell’efficienza nei consumi. La scheda tecnica dell’immobile riporta i principali dati strutturali e di impiantistica. E indica il progettista architettonico, quello degli impianti e l’impresa che ha costruito il fabbricato. Si considerano «residenziali» soltanto gli immobili adibiti ad abitazione con carattere continuativo e le case per vacanze e week end. Sono esclusi edifici utilizzati come alberghi, pensioni e attività simili. Non è possibile presentare un Ape in cui sono indicate contemporaneamente le categorie «residenziale» e «non residenziale»: risulta praticamente sempre possibile suddividere i locali in zone termiche e, diversamente, bisogna classificare secondo l’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Unica soluzione
La certificazione per «intero edificio» è possibile solo quando si tratta di un fabbricato composto da una sola unità immobiliare: ad esempio una villetta monofamiliare, una palazzina destinata a ufficio, un albergo. Il calcolo della prestazione si basa sui servizi effettivamente sussistenti, tranne che per la climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, per la produzione di acqua calda sanitaria, che si considerano sempre sussistenti. La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con un modello a condensazione non costituisce un cambio di tipologia di generatore perché utilizza lo stesso vettore energetico e un’identica tecnologia di combustione.
Contratti nulli
L’attestazione di prestazione energetica con i precedenti requisiti era stato introdotto con il decreto legge 63/2013, che ha sostituito l’Ace, l’attestato di certificazione energetica che era entrato in vigore con il decreto legislativo 192/05. È obbligatorio dal 6 giugno 2013 munirsi dell’Ape per vendere o dare in affitto un immobile: i contratti che ne sono privi verranno dichiarati nulli. E negli annunci immobiliari devono figurare i due parametri contenuti nell’attestazione, appunto l’indice di prestazione e la classe energetica. Venditori e locatori devono fornire ai potenziali acquirenti o inquilini la copia dell’attestato o almeno i dati più rilevanti. Il certificato deve essere allegato al momento della stipula definitiva del contratto di vendita o di locazione.

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