immagine Fisco, è ora di versare l’acconto per la casa che paga Imu e Tasi
  • di Oliviero Franceschi
  • Giovedì 17 Maggio 2018, 14:28

Fisco, è ora di versare l’acconto per la casa che paga Imu e Tasi

SCADENZE
Conto alla rovescia per Imu e Tasi: l’ora x per versare l’acconto è alle porte ma, come sempre, prima di pagare è bene verificare se esistono riduzionioesenzioniutili.

Imu e Tasi.
Comeogni soldato in battaglia è bene, prima di tutto, conoscere chi ci sta di fronte. L’Imu colpisce la proprietà o i diritti reali detenuti sugli immobili di quasi ogni categoria catastale, con aliquote che possono arrivare all’1,06 per cento del valore catastale, adeguatamente incrementato. Fortunatamente ci sono alcune esenzioni, come ad esempio quella per l’abitazione principalenondi lusso.

La Tasi invece è l’imposta sui servizi indivisibili (vedi box di sotto), ed é a carico, in piccola percentuale, anche degli inquilini. Per entrambi i tributi, i contribuenti interessati devono versare l’acconto entro il prossimo18giugno(datocheil 16cadedi sabato).

Prima casa. Dribbla entrambe le imposte la casa di abitazione, ovvero quella in cui il contribuente ha stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, anche in presenza di altri immobili (seconda, terza casa etc.). La prima casa non deve però essere “di pregio”, ovveronondeve essere classificata nella categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi dipregio storico eartistico).

Pertinenze. Anche le pertinenze relative all’abitazione principale sono esentate dall’Imu e dalla Tasi ma a precise condizioni: l’esenzione spetta se le pertinenze sono classificate come C/2, C/6 o C/7 e solo per una pertinenza per ognuna delle tre categorie. Attenzione, dunque: se, ad esempio, si possiedono due pertinenze accatastate nella stessa categoria catastale, solo una delleduegodedell’esenzione. Nucleo familiare. Masticano amaroi nuclei familiari, aiqualiè riconosciuta l’agevolazione come abitazione principale perunsolo immobile per famiglia nello stesso Comune: pertanto, nell’ipotesi di due appartamenti contigui sullo stesso pianerottolo uno di proprietà della moglie e l’altro del marito ed entrambi utilizzati come un’unica abitazione principale, solo uno dei due immobili beneficerà dell’esenzione. Per superare il problema si potrebbe pensare all’unificazione catastale dei due immobili che consentirebbe di far nascere una nuova unica unità immobiliare.

Dolci esenzioni. Nelle pieghe della norma troviamo anche altre esenzioni. Tra i casi più interessanti: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati dicivile abitazionedestinatiad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; c) l’immobile non di lusso appartenente a personale di polizia, forze armate, vigili del fuoco o al personale della carriera prefettizia; c) altri immobili che il Comune abbia assimilato all’abitazione principale.

Casa in comodato. Cosa succede invece agli appartamenti che vengono concessi in uso gratuito ai parenti più stretti, come ad esempio dal padre alla figlia universitaria? Già da tempo gli immobili non di lusso( quindinonclassificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) che vengono concessi in comodato dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado (per capirci ai figli o ai genitori) e che sono utilizzati da questi come abitazione principale, hanno la riduzione del 50% della base imponibile. Per usufruire dell’agevolazione però occorre rispettare numerose condizioni. Ad esempio, deve essere stato stipulato e registrato un apposito contratto di comodato; chi rientra nell’agevolazione deve inviare entro l’anno successivo una specifica dichiarazione al Comune; ilcomodante(cioè colui che concede l’immobile in uso) deve possedere un solo immobile in Italia; ilcomodante deve risiedere anagraficamentee dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile dato in comodato.

Come piccola eccezione a queste regole, il beneficio si applica anche quando il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione chenonsia classificatocomeA/ 1,A/8e A/9. Con la Risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2016, il Ministero delle Finanze ha precisato che, in generale, il possesso di un altro immobile in Italia che non sia abitativonon impedisce comunque di godere dello sconto.

LE ALIQUOTE
I valori vengono fissati con delibere comunali
Per il versamento dell’acconto Imu, i contribuenti possono seguired ue strade:calcolarlo con aliquote e detrazioni in vigore nel 2017, salvo fare il conguaglio a dicembre con le aliquote 2018;oppure,per i Comuni che hanno già depositato le delibere con le aliquote 2018, si possono applicare i nuovi valori. Occorre però individuare l’aliquota,verificando con cura quale sia stata la decisione del Comune dove è situato l’immobile. E’ infatti facoltà de iComuni stabilirel’aliquota, aumentandola o diminuendola entro certi limiti.
Pe rconoscere agevolmente le aliquote si può consultareil sitodelMinistero dell’economia “www.finanze.it”e cercare“fiscalità regionale el ocale” e poi“Iuc…”e,ancora, “Regolamenti e delibere..”:pochi altri clic e otterrete le aliquote ufficiali.
 

IL CONTRIBUENTE
Per illuminazione e strade l’obbligo segue il possesso

La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili,ad esempio l’illuminazione e la manutenzione delle strade,e dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un’unità immobiliare, escluse le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze e gli immobili assimilati.
L’importo si calcola in modo identico all’Imu: occorre partire dalla rendita catastale al 1°gennaio 2018, rivalutarla del 5%, moltiplicarla per il moltiplicatore catastale (che varia a seconda della categoria catastale, ad esempio160 per le abitazioni del gruppo Ao 55 per i negoziC/1) e infine moltiplicarla ancora per l aliquota stabilita dal Comune. L’importo annuo ottenuto va rapportato alla percentuale e ai mesi di possesso


AFFITTI
Con il canone concordato tariffe scontate del 25%
A differenza dell’Imu,la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga un’unità immobiliare.
La percentuale che deve pagare il proprietario equella che deve pagare l’inquilino varia a seconda del Comune.
La Tasi, costituisce un’obbligazione tributaria autonoma ed è quindi obbligo dell’inquilino preoccuparsi dei calcoli e provvedere al pagamento.
Ovviamente è auspicabile la collaborazione del proprietario nel fornire i dati catastali.Esentati dallaTasi gli inquilini che adibiscono l’immobile non “dilusso”ad abitazione principale, a condizione di avere la dimora abituale e la residenza anagrafica, secondo la regola generale.
Ricordiamo che i proprietari e gli inquilini di immobili affittati a canone concordato beneficiano di uno sconto de l25% sia sull’Imu sia sulla Tasi.

 

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