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  • di Giuseppe Spoto
  • Venerdì 29 Marzo 2019, 18:45

Liti condominiali: prima delle denunce ecco il mediatore

IL FOCUS

È noto che le cause civili in Italia durano molti anni e che i costi per ottenere ragione davanti ad un giudice possono essere molto alti.
Per evitare questi problemi, nel nostro ordinamento, è stato introdotto il tentativo di mediazione stragiudiziale, nelle controversie civili e commerciali, diretto ad ottenere il ricomponimento bonario delle liti.

Il mediatore è un terzo imparziale, nominato dal responsabile dell’organismo di mediazione, presso il quale è stata presentata domanda, che ha il compito di aiutare le parti a raggiungere un accordo di conciliazione per risolvere la controversia.
La mediazione può essere delegata, quando è il giudice che invita le parti ad esperire un tentativo di mediazione o facoltativa, quando è rimessa alla volontà delle parti.

L’articolo 11-ter del D.L. 50/2017, convertito con alcune modifiche dalla Legge 96/2017, ha confermato l’efficacia della mediazione obbligatoria che in precedenza aveva natura transitoria e sperimentale, dopo un iter legislativo molto discusso.
Le materie per cui il legislatore ha previsto l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione riguardano le controversie in tema di: condominio, diritti reali, divisione e successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento da responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione autorizzato e riconosciuto dal Ministero della Giustizia.
L’obbligatorietà si riferisce alla presentazione della domanda, ma non all’effettivo svolgimento della procedura o al raggiungimento dell’accordo che rimane un risultato eventuale, perché le parti sono sempre libere di riconciliarsi o di ricorrere alle vie giudiziali per dirimere la controversia.
Tuttavia, indipendentemente dal tentativo obbligatorio, la mediazione può essere applicata in qualsiasi materia relativa a diritti disponibili.
Si tratta quindi di uno strumento generale che può essere ampiamente utilizzato in molte ipotesi, e che offre ai litiganti la possibilità di raggiungere un accordo, evitandoi costie i lunghi tempi delle vie ordinarie giudiziali.

Questo strumento è particolarmente efficace quando è necessario risolvere problemi in modo celere, perché ad esempio non si vuole rischiare di perdere un affare, o quando si tratta di risolvere questioni che hanno una scarsa importanza dal punto di vista giuridico, ma che possono condizionare seriamente la vita delle persone, come nel caso dei rapportidi pacifica convivenza tra vicini.

Per i problemi in materia condominiale, il procedimento da seguire presenta alcune differenze rispetto alle regole che si applicano generalmente per gli altri tentativi di mediazione stragiudiziale.
Infatti, l’art. 71 quater delle disposizionidi attuazione del codice civile prevede che per le controversie condominiali deve essere esperito tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale, ma seguendo un procedimento più complesso rispetto a quello previsto in generale dalle regole della mediazione.
Anche in queste ipotesi la domanda di mediazione va presentata presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale in cui si trova il condominio.

Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare che deve essere approvata a maggioranza del secondo comma dell’articolo 1136 c.c., quindi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice civile e nell’ipotesi in cui tale maggioranzanonsia raggiunta, la proposta deve intendersi come non accettata.
In considerazione di questi due fondamentali momenti: uno in cui è formulata la proposta e un secondo momento in cui la proposta deve essere accettata dai condomini, il mediatore deve fissare i termini della procedura.

Nell’ipotesi in cui è raggiunto l’accordo, il mediatore deve redigere verbale allegando il testo dell’accordo che deve essere sottoscritto anche dagli avvocati delle parti e costituisce titolo esecutivo.
Nell’ipotesi in cui non si raggiunge l’accordo, le parti potranno adire l’autorità giudiziaria e non sarà previsto alcun compenso per l’organismo di mediazione.




 

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