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  • di Consiglio Nazionale del Notariato
  • Venerdì 27 Luglio 2018, 09:55

A chi spetta la casa familiare in caso di separazione o divorzio

Quando il matrimonio, l’unione civile o la convivenza vanno in fumo, sono diversi gli aspetti patrimoniali di cui tenere conto. Il primo di tutti è decidereachi spetta la casa familiare.
In caso di separazione o di divorzio è il giudice che decide all’assegnazione della casa, ovvero attribuisce il godimento provvisorio dell’immobile ad uno dei coniugi (o dei genitori qualora si tratti di una coppia non sposata con figli).

Il provvedimento è volto ad assicurare al residuo nucleo familiare (coniuge affidatario e eventuali figli) la conservazione dello stesso ambiente di vita domestica goduto in costanza di matrimonio.
È proprio sull’assegnazione della casa coniugale che le separazioni tra coniugi sfociano in vere e proprie guerre giudiziarie. Insieme all’affidamento dei figli l’assegnazione della casa coniugale diviene, pertanto, il vero “pomo della discordia” nell’ambito delle separazioni e deidivorzi.
L’attribuzione del diritto di continuare ad abitare nella casa familiare è indipendente dal regime patrimoniale scelto, da chi ne sia l’effettivo proprietario (ointestatario del contratto di locazione) o di chi vi abbia messoi soldi.

Se ci sono figli.
In questi casi la legge dà la preferenza al genitore a cui i figli sono affidati o con il quale i figli convivono, anche se maggiorenni. In caso di affido separato dei figli, se cioè uno o più figli siano stati affidati alla madre e uno o più figli al padre, il giudice dovrà decidere caso per caso tenendo conto dell’età dei figli, delle esigenze scolastiche e affettive, delle condizioni di salute, ecc.

Se non ci sono figli.
L’orientamento più recente nega il diritto ad abitare la casa familiare al partner che non ne è proprietario. Nell’ipotesi in cui i coniugi siano comproprietari della casa familiare e abbiano adeguati redditi, il giudice non può assegnare la casa in modo esclusivo ad uno solo di essi: le parti devono determinarsi liberamente e, qualora non trovino un accordo, possono chiedere la divisione dell’immobile. Per mantenere il diritto sulla casa, l’assegnatario deve effettivamente abitarla, facendone la sua dimora abituale. L’assegnazione della casa impone, inoltre, un uso personale della stessa. Non è possibile quindi darla in prestito o in locazione ad altri.
Le spese ordinarie della casa familiare (manutenzione ordinaria, bollette, riscaldamento...) gravano su chi la occupa, quelle straordinarie (peresempio le ristrutturazioni) devono spartirsi al 50%.

Se la casa è in affitto.
Se la casa familiare è in locazione con contratto intestato a uno o ad entrambi i genitori, il provvedimento di assegnazione determina per legge una cessione del contratto in favore dell’assegnatario che subentra nella posizione del conduttore e che dovrà, a partire da quel momento, provvedere al pagamento dei canoni di locazione e delle spese di conduzione; a ciò conseguirà l’estinzione del rapporto di locazione in capo all’originario conduttore. L’assegnatario deve comunicare il proprio subentro al locatore, il quale potrà far valere da tale momento nei confronti dell’assegnatario gli stessi diritti (pagamento del canone, comunicazioni di ogni genere, disdetta)chegli spettavanonei confronti dei conduttori o di unodi essi prima del provvedimentodiassegnazione Il provvedimento di assegnazione deve essere trascritto?
Se la casa familiare è di proprietà di uno dei coniugi o di proprietàcomune, l’assegnatario che voglia far valere il provvedimentodiassegnazionenei confronti di terzi acquirenti, o di chi intenda costituire altri diritti reali su di essa, deve provvedere, a propria cura e spese, alla trascrizione del provvedimento di assegnazione (come pure a quello eventuale di successiva revoca) nei pubbliciregistri immobiliari.

Per i conviventi.
Nel caso dell’acquisto della casa, se i conviventi decidono che l’immobile sia intestato ad entrambi, c’è chiaramente una maggiore tutela dato che ciascuno può vantare un diritto reale su unaquota del bene.
Quando invece l’acquisto viene concluso da un solo componente della coppia di fatto, partecipando l’altro solo finanziariamente alla compravendita, o magari contribuendo in seguito al pagamento della rata del mutuo necessario all’acquisto, la situazionesi complica.
Nel caso di cessazione del legame affettivo, uno dei principali problemi patrimoniali che i conviventi si trovano adaffrontare riguarda proprio la sorte dell’immobile acquistato dagli stessi, insieme o isolatamente da uno solo dei due. La scelta da prendere in occasione della crisi di coppia si fonda sul libero accordo dei conviventi, non potendo gli stessi ricorrere all’autorità giudiziaria affinché decida sull’assegnazione del bene, come invece accade nei casi di separazione o di divorzio tra coniugi.
Sicuramente un accordo in tal senso assunto preventivamente potrebbe facilitare la risoluzione di tali controversie. Nel contratto di convivenza, ad esempio, la coppia potrebbe aver stabilito le modalità di uso della casa comune, anche in caso di separazione.
Ci sono, però, alcune attenzioni, che il notaio potrà suggerire, da usare nel momento i cui si decide di comprare casa insieme per garantirsi l’equa divisione dei beni e avere meno problemi in caso diseparazione. 

 

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