immagine Norme fiscali dell'eredità: tutto quello che c'è da sapere
  • Sabato 17 Novembre 2018, 19:21

Norme fiscali dell'eredità: tutto quello che c'è da sapere

Si ha eredità quando avviene la morte di un soggetto (definito de cuius); al momento della morte si apre la successione nel luogo del domicilio del defunto. La successione comporta il subentro da parte di uno o più soggetti degli attivi, ma anche di eventuali passivi, del de cuius.

Attori coinvolti nella successione
Le persone fisiche coinvolte in un atto di successione sono il de cuius, cioè il soggetto defunto i cui beni entrano in eredità e gli eredi, cioè quei soggetti che subentrano nel patrimonio del defunto. Come vedremo meglio in seguito gli eredi possono essere parenti del defunto (in particolar modo eredi in linea retta, quali moglie e figli) ma anche soggetti senza legami di sangue con il de cuius.

Successione ereditaria e successione legittima
Si ha successione ereditaria quando gli eredi subentrano in tutte le situazioni soggettive del de cuius, quindi anche tributarie, considerando gli aspetti attivi, ma anche quelli passivi. La successione ereditaria si distingue in successione legittima, quando non è presente un testamento e successione testamentaria, in presenza di un testamento. Nella successione legittima, (art. 565 e ss del codice civile) i beneficiari sono dettati dal codice civile, in quanto non è presente un testamento lasciato dal defunto. In caso di presenza di un testamento il de cuius determina i beneficiari, ma in questo caso il codice civile stabilisce dei paletti, indicando la presenza di soggetti necessari che non potranno essere eliminati dalla successione anche se diversamente indicato nel testamento, quali il coniuge, discendenti e ascendenti (in assenza di discendenti) per le quote di eredità legittima.

Testamento olografo
Il de cuius potrebbe aver lasciato un testamento, il quale può essere un testamento olografo, cioè scritto totalmente, datato e firmato dal defunto (art. 602 del codice civile). Il testamento olografo è la forma più semplice in quanto non è necessario che venga scritto in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale. Quando gli eredi entrano in possesso del testamento olografo dovranno darlo ad un notaio che lo leggera e lo pubblicherà. Nel periodo di pubblicazione il testamento potrà essere impugnato da eventuali eredi che si ritengono esclusi o danneggiati dal testamento stesso. Per essere valido il testamento olografo deve rispettare tre elementi: deve essere scritto di pugno dal testatore, quindi non deve contenere parti scritte a macchina da scrivere o computer, deve esserci indicata una data, corrispondente alla data di stesura del testamento stesso, deve essere firmato al termine dal testatore. Colui che ha scritto il testamento può decidere di depositarlo da un notaio; in questo caso sarà cura del notaio leggerlo, dopo aver convocato gli interessati, e pubblicarlo.

Testamento pubblico
In alternativa al testamento olografo, il testatore può decidere di fare testamento direttamente da un notaio, in questo caso si tratta di testamento pubblico. In tal caso il notaio conservverà il testamento nei propri archivi degli atti, mantenendone il segreto nei confronti degli eredi, e dovrà, al momento dell'apertura della successione,redigere un verbale per trasferire il testamento dal repertorio degli atti di ultima volontà a repertorio degli atti tra vivi.
 
Beni oggetto della successione
I beni oggetto di successione (quale che sia ereditaria o legittima) costituiscono l’asse ereditario. L’asse ereditario è costituito dalla differenza, al momento dell’apertura della successione, degli attivi con i passivi del de cuius (come indicato dall’art.8 del TU delle disposizioni riguardanti la successione e le donazioni – TUS).
 
Il patrimonio ereditario
L’eredità può essere distinta in due parti. La quota disponibile, cioè la quantità del patrimonio del quale il defunto può disporre, concedendolo attraverso il testamento a chiunque. La quota legittima, cioè la parte di patrimonio di cui il de cuius non dispone a piacimento, in quanto la divisione avverrà secondo la legge.
 
Tempistiche presentazione successione
Il termine per la presentazione della successione è di un anno dalla data di apertura; ovvero dalla data della morte. Tale termine è prorogabile in casi particolari, come l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, cioè quando gli eredi si riservano di accettare l’eredità previo inventario del valore dei beni e delle passività gravanti sui beni stessi e di eventuali debiti in capo al defunto. La successione può essere presentata anche successivamente al termine di dodici mesi, ma in tal caso sono previste delle sanzioni pecuniarie.
 
Aliquote per l’imposta di successione
E’ necessario sottolineare ed evidenziare le aliquote stabilite per l’imposta di successione, successivamente riprenderemo il discorso relativo alle semplificazioni che coinvolgono gli aventi diritto all’eredità.
Le aliquote dell’imposta di successione possono essere così riassunte:
4% per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (figli) da applicare sul valore eccedente la quota di 1 milione di euro per ciascun erede;
6% per i trasferimenti a favore di fratelli e sorelle da applicare sulla quota eccedente 100.000 Euro per ciascun erede;
8% per i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo senza alcuna franchigia.
Viste le aliquote di tassazione e le relative franchigie appare opportuno riportare la questione della tassazione riferita alla maggior parte dei cittadini italiani e, per questo domandarsi quanti sono i cittadini eredi in linea retta (moglie e figli) che ereditano 1.000.000 di Euro ciascuno.
 
Applicazione dell’imposta successoria
Dopo aver indicato le aliquote, le franchigie e i limiti della tassazione è necessario comprendere quali beni verranno effettivamente presi in consoiderazione in fase di successione e quindi verranno tassati o meno, rispettando i limiti e le franchigie sopra descritti. Sono oggetto di successione: i beni immobili, che si valutano in base all'applicazione di coefficienti relativi alla rendita catastale dei beni stessi; le obbligazioni; i crediti; il denaro liquido e/o su conto corrente; gli altri beni mobili, quali automobili, natanti, moto. Bisogna considerare anche le aziende, seppur con una disciplina differente, le quote di partecipazione in società e le azioni.

Modifiche della normativa negli anni
La normativa fiscale relativa all’eredità ha subito negli anni modifiche sostanziali e burocratiche di notevole importanza. La modifica sicuramente più rilevantesi è avuta con l’abolizione dell’INVIM ovvero dell’imposta che sottoponeva a tassazione l’incremento del valore degli immobili (terreni o fabbricati). L’INVIM era un’imposta che praticamente sottoponeva a tassazione l’incremento di valore che l’immobile aveva acquisito con riferimento al valore di acquisto dello stesso da parte del defunto. L’INVIM era un’imposta molto gravosa che ha generato frequentemente nel passato seri problemi finanziari agli eredi che spesso erano costretti a vendere parte dei beni ereditati per far fronte al pagamento dell’imposta di successione.
Il decreto Legislativo n.346 del 31/10/1990, e le successive modifiche, hanno completamente stravolto la successione, sia sotto il profilo fiscale sia per quanto concerne gli aspetti burocratici legati alla presentazione della successione stessa. In merito alle semplificazioni apportate dal DL 346/90 la più evidente è stata quella che h aprevisto l’esonero della presentazione della dichiarazione di successione da parte del coniuge e dei parenti in linea retta, quando il valore dell’asse ereditario non sia superiore a 100.000 Euro e non comprenda beni immobili (art. 28 comma 7 del T.U.). Tale disposizione favorisce quella parte di soggetti che non hanno immobili caduti in successione e sono eredi del solo conto corrente o altri beni con valore irrisorio.
La semplificazione della successione è oggi riscontrabile anche nelle modalità di compilazione della dichiarazione stessa che può essere presentata dall’erede a mezzo di un modulo di semplice compilazione reperibile in internet.

Documenti per la dichiarazione di successione
Recentemente la presentazione della dichiarazione di successione è stata resa più semplice poichè è possibile presentarla on line tramite il SuccessionionLine delle Agenzie delle Entrate. I documenti da allegare alla dichiarazione di successione dovranno essere compilati e allegati tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate. Il primo documento da avere per la dichiarazione è la dichiarazione autocertificata di morte, quindi senza necessità del pagamento del bollo. In caso di morte presunta è invece necessario la copia autentica della sentenza. E poi necessario avere la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, del defunto, dei legatari e degli eredi, indicando quindi il rapporto di parentela, o affinità con il defunto. Se è presente un testamento sarà necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate anche il testamento. Nel caso della presenza di un testamento non è necessario che la copia sia autenticata, ma sarà necessario che ci sia una dichiarazione di notorietà rilasciata da colui che deposita la dichiarazione di successione. Se il testamento verrà impugnato, poiché lede la quota legittima di uno o più eredi, bisognerà depositare anche la copia dell'accordo per l'integrazione dei diritti di legittima. Se nell'asse ereditario è presente un'azienda sarà necessario depositare anche l'ultimo bilancio dell'azienda, o eventualmente l'inventario della stessa, in modo tale da essere così a conoscenza del patrimonio netto dell'azienda al momento della succesione. Se tra i beni oggetto della successione ci sono titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento bisognerà depositare anche i prospetti, redatti a norma di legge, che indichino il valore dei titoli e/o delle quote. Se si tratta di un'eredità di elevato valore potrebbe esistere un inventario, in tal caso anche questo dovrà essere depositato. Insieme a tutti i precedenti documenti, che costituiranno l'attivo dell'asse ereditario, dovranno essere depositati i documenti di prova delle passività, degli oneri e delle detrazioni. Se sono presenti dei debiti, anche questi dovranno essere depositati. Bisognerà poi compilare il Modello 4 che racchiude il prospetto di autoliquidazione delle imposte catastali, di bollo e di eventualil tasse ipotecarie. E' necessario depositare anche la copia del documento di identità di chi, se diverso dal dichiarante, sottoscrive la dichiarazione sostitutiva. Non sarà necessario allegare gli estratti catastali degli immobili facenti parte della successione poiché, in caso di utilizzo del modello telematico dell'Agenzia delle Entrate, questi dati saranno compresi nell'aposito quadro della dichiarazione stessa.
 

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