immagine Molestie al vicino, scatta il reato di stalking: per i giudici equivale alle persecuzioni di coppia
  • di Giorgio Sbordoni
  • sabato 14 aprile 2012, 13:07

Molestie al vicino, scatta il reato di stalking: per i giudici equivale alle persecuzioni di coppia

La Cassazione: sanzionati  i comportamenti violenti nel Condominio. Creano ansia e turbamento

Un condomino vi importuna? Vi offende ripetutamente quando vi incontra per le scale, in ascensore o davanti al portone? Ha un atteggiamento tale da mettervi in ansia? Per la molestia ripetuta nei confronti dei condomini di un edificio, la Cassazione, quinta sezione penale, con una sentenza rivoluzionaria, la numero 20895 del 25 maggio 2011, ha stabilito che il responsabile vada punito per stalking.
Che cos’è lo stalking?
Il verbo inglese “to stalk” si traduce letteralmente in italiano con l’espressione “fare la posta”, una condotta persecutoria e di interferenza nella vita privata di un’altra persona. “L’attenzione si trasforma in ossessione – ci spiega l’amministratrice di condominio Sarah Pacetti, consigliere provinciale e presidente della commissione di conciliazione dell’Anaci a Roma –. La molestia è quotidiana, silenziosa, difficile da arrestare. Questo è lo stalking: comportamenti reiterati di sorveglianza, controllo, contatto pressante e minaccia che invadono con insistenza la vita di una persona per toglierle la quiete e l’autonomia”. Questi casi, in aumento costante, hanno invaso anche la quotidianità condominiale. Il reato di “atti persecutori” è stato introdotto nell’articolo 612-bis del nostro codice penale ed è nata così la fattispecie del reato di stalking.
Persecuzione in condominio
Con la sentenza di Cassazione citata, quello che era un fenomeno individuato esclusivamente nella sfera di coppia, nelle relazioni interpersonali e nel rapporto uomo-donna, è entrato nell’ambito del condominio: “deve essere punito – dichiara Sarah Pacetti, illustrando la sentenza – chi molesta ripetutamente i condomini di un edificio provocando agli stessi un forte stato di ansia”. Secondo l’articolo 612-bis del codice penale, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.
Una o più vittime
“Vi è stalking anche se gli atti persecutori sono ‘solo’ due – dichiara Sarah Pacetti –. Vi è stalking anche se gli atti persecutori hanno ad oggetto persone diverse, ad esempio, tutte le donne residenti in un condominio. Vanno infatti considerati, a tal fine, l’ansia e il turbamento che la condotta molesta può generare su tutti i condomini, anche non direttamente oggetto degli atti persecutori”. Per capire meglio i confini entro i quali si può parlare di stalking in condominio è utile citare il fatto al quale si riferisce la sentenza. Nell’edificio si erano verificate singole condotte ripetute nei confronti di donne di qualsiasi età: dal reiterato arresto dell’ascensore dello stabile al distacco dell’energia elettrica, dall’offesa ripetuta verso una condomina che si era dovuta trasferire, temendo per la propria incolumità, al semplice fatto di seguirne altre. Tutte le donne che abitavano nell’edificio erano state coinvolte. “Per questo – conferma Sarah Pacetti – con la sentenza la Corte ha precisato che, ai fini del riconoscimento del reato di parola, non è necessario che il comportamento persecutorio sia tenuto verso una stessa persona, ben potendo riguardare, ad esempio, più persone non direttamente oggetto degli stessi atti persecutori”.
Arrecare offesa
La condotta criminosa, che integra il reato di stalking, consiste nella ripetizione di atti qualificati persecutori: la minaccia rivolta nei confronti di una sola persona può coinvolgerne altre o costituire molestia, come nella ipotesi di chi minacci “d’abitudine ogni persona attendendo ogni mattina nello stesso posto un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro”. Secondo la Corte “è ineludibile l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere”.
Ansia e turbamento
La sentenza della Cassazione precisa come debba essere considerata anche l’ansia nonché il turbamento che una condotta persecutoria può generare nei confronti dei singoli condomini anche qualora questi non siano direttamente oggetto degli stessi atti persecutori. E’ sufficiente, per la condanna, che uno cagioni, con atti persecutori, un perdurante stato di paura o un fondato timore di pericolo per l’incolumità propria o di persone prossime, o la costrizione a cambiare le proprie abitudini.
Violenza privata
La Cassazione ritiene riduttiva “la lettura della norma sullo stalking nel senso che gli atti molesti debbano per forza essere rivolti ad una sola persona” ed evidenzia che, mentre il reato di stalking configura una fattispecie speciale rispetto ai reati di minaccia e molestie, così non è, invece, rispetto al reato di violenza privata. La violenza privata è finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare o omettere qualcosa, mentre lo stalking influisce sull’emotività della vittima.

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