immagine Lite condominiale contro terzi, ecco come restarne fuori
  • di Giuseppe Spoto
  • Domenica 10 Dicembre 2017, 19:06

Lite condominiale contro terzi, ecco come restarne fuori

Chi non vuole partecipare all'azione legale deve notificare entro 30 giorni il dissenso. Sarà esonerato dalle spese di giudizio, non da quelle per la difesa 

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alla questione relativa alla legittimazione dei singoli condomini ad agire in giudizio e alle problematiche riguardanti il dissenso di un condomino che vuole separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini, perché non si trova d’accordo nell’intraprendere una lite condominiale contro terzi. Si tratta di problemi distinti che è bene trattare separatamente.
 
Dissenso

L’art. 1132 c.c. prevede che qualora un condomino intenda separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini per il caso di soccombenza del condominio, può manifestare il proprio dissenso alla lite ed è così esonerato dall'onere di partecipare alle spese di giudizio in favore della controparte, in caso di esito sfavorevole della controversia per il condominio. Tuttavia, il dissenziente ha l'onere di partecipare alle spese che il condominio è tenuto ad affrontare per la propria difesa. Il dissenso ex art. 1132 c.c. esonera quindi il condomino solo dalle spese per la soccombenza non dalle altre spese.
 
Rivalsa

Il dissenso alla lite espresso dal singolo condomino all’amministratore vale nei rapporti tra condominio e condomino dissenziente ma non nei confronti dei terzi. Tuttavia, il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per quello che è stato eventualmente costretto a pagare alla parte vittoriosa. L’atto di dissenso deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
 
Legittimazione

L’amministratore rappresenta il condominio. La legittimazione attiva e passiva del condominio in giudizio avviene quindi attraverso l’amministratore che deve comunicare prontamente all’assemblea l’esistenza di eventuali contenziosi o se vi sono questioni che esulano il suo mandato.
 
Intervento del singolo nella causa

Un problema diverso riguarda l’intervento del singolo nella causa quando il condominio si è già costituito. Secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale, se il condominio si è costituito in una causa a mezzo dell’amministratore tutti i condomini sono rappresentati automaticamente e il singolo, a meno che non sia controparte, non può costituirsi parte processuale autonoma e distinta. Le sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 19663 del 2014 hanno stabilito che nel caso di un giudizio promosso dal condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio, questi ultimi non siano stati però parti processuali in senso stretto, solamente il condominio, in persona del suo amministratore, potrà far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole del giudizio.
 
Orientamento controverso

Nonostante ciò, è stato di recente nuovamente riproposto il problema in relazione all’ammissibilità del ricorso incidentale di una singola condomina rimasta estranea al procedimento promosso da un altro condomino contro il condominio. L’ordinanza n. 27101 del 15 novembre 2017 ha così rimesso il problema una seconda volta di fronte alle sezioni unite. Aspettiamo quindi di sapere, se per le sezioni unite sarà possibile ammettere l'impugnazione incidentale proveniente da un singolo condomino anche nell’ipotesi di soccombenza del condominio nei precedenti gradi di giudizio, ovvero se dovrà invece essere considerata già consumata l'impugnazione con la costituzione in giudizio dell'amministratore.
 
 

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