immagine Qualificazione energetica, con l'attestato del tecnico
  • di Daniele Cuppone
  • Giovedì 7 Febbraio 2013, 19:08

Qualificazione energetica, con l'attestato del tecnico

La procedura necessaria per gli interventi di risparmio energetico, con cui il cittadino deve misurarsi per non vedersi contestato il diritto al bonus, è simile solo in alcuni punti a quella per il lavori di recupero del patrimonio edilizio. Per usufruire dell’agevolazione fiscale occorre munirsi dei seguenti documenti che non sono in genere richiesti per l’altra detrazione: 1) l’asseverazione del tecnico, 2) l’attestato di qualificazione o certificazione energetica e 3) la scheda informativa. Tutti e tre i documenti devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato. Tali documenti vanno trasmessi in via telematica all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. L’asseverazione é il documento che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti richiesti dalla norma. Quando si eseguono più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può essere unica e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento può essere evitato, se si tratta di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW: in tali casi infatti è sufficiente acquisire una certificazione dei produttori. Grazie al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori. Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione. L’attestato di certificazione o qualificazione energetica invece comprende i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Per gli interventi eseguiti dal 2008 tale certificazione viene rilasciata alla fine dei lavori, utilizzando le metodologie approvate dal D.M. n. 192/2005 oppure dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano o ancora quelle stabilite dai Comuni. Semplificando molto le questioni tecniche si può dire che in assenza di alcune normative, in sostituzione dell’attestato di “certificazione energetica” può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”. Anche questo documento è stato oggetto di semplificazioni, approvate via via dal legislatore. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica. La stessa agevolazione è stata riconosciuta agli interventi realizzati dal 15 agosto 2009 riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione. Per approfondire l’argomento si può consultare la guida dell’Agenzia delle entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.

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