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sicurezza e decoro architettonico
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 19 Giugno 2017, 09:31

Massima tutela per stabilità, sicurezza e decoro architettonico

Il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni 


L’approfondimento di questa settimana è dedicato alla valutazione della nozione di decoro architettonico richiamata nel diritto condominiale. In base all’art. 1122 del codice civile, nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile con la sentenza 8 maggio 2017 n. 11177 ha stabilito che spetta al giudice di merito valutare la sussistenza o meno di una lesione al decoro architettonico di un edificio per l’intervento di un singolo condomino. Ai fini della corretta valutazione il giudice sarà chiamato a tenere conto anche delle condizioni in cui si trovava in precedenza l’edificio condominiale e potrebbe, in base all’esame in concreto delle diverse situazioni, arrivare a ritenere l’innovazione ammessa quando ritenga che non sia avvenuto alcun incremento lesivo.

Divieti

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono pregiudicare in qualche modo la stabilità dell’edificio condominiale, la sicurezza del fabbricato o che comunque alterino il decoro architettonico. Il codice civile non fornisce però una chiara definizione di decoro architettonico, così per comprendere esattamente il contenuto della nozione occorrerà fare riferimento ai criteri consolidati dalla giurisprudenza, secondo cui per decoro architettonico deve intendersi generalmente l’estetica del fabbricato e l’armonica combinazione derivante dall’insieme delle linee e delle strutture dello stesso. Ogni valutazione deve avvenire tenendo conto della portata degli interventi da realizzare, ma anche dell’utilità dell’intervento e dell’eventuale entità del pregiudizio arrecato.
 
Aspetto e decoro architettonico
 
Alcune decisioni giurisprudenziali ritengono opportuno distinguere la nozione di aspetto architettonico rispetto a quella di decoro. La nozione di aspetto architettonico dell'edificio che si rinviene dalla lettura dell'art. 1127 c.c., riguardante la facoltà dei condomini di realizzare un ampliamento sopraelevando, comporta la necessità ai fini dell’ammissibilità dell’intervento di compiere una serie di valutazioni connesse alla compatibilità con lo stile architettonico dell'edificio, a differenza di quanto invece risulta dalla nozione del decoro dell'immobile, in base a quanto sancito dall'art. 1120 c.c. Per comprendere il significato di quest’ultimo concetto si fa riferimento all'omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, quindi dell'armonia estetica tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali.
 
Zanzariere ammesse
 
Va ricordato che il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 marzo 2017, n. 3222 ha ritenuto prive di fondamento le lamentele dei condomini dirette a far rimuovere una zanzariera dal balcone di una condomina, affermando che in mancanza di un espresso divieto nel regolamento contrattuale condominiale l’installazione di una semplice zanzariera non è destinata a pregiudicare il decoro architettonico del fabbricato. Il ricorso alle esigenze condominiali di protezione del decoro architettonico non può essere quindi richiamato impropriamente, ma deve essere fondato sull’effettiva lesione.
 
 

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