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  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 4 Dicembre 2017, 09:41

Obbligatoria l’installazione di termovalvole e contabilizzatori

I consumi individuali ora vengono calcolati sulla base di quanto effettivamente consumato dai singoli condòmini. Il risparmio 


L’approfondimento di questa settimana è dedicato ai consumi dei servizi di riscaldamento condominiale. L’installazione di termovalvole e contabilizzatori consente di gestire i consumi individuali ripartendo le spese in relazione al consumo effettivo. Peraltro è bene ricordare che l’installazione di termovalvole e contabilizzatori è obbligatoria nei condomini con riscaldamento centralizzato e dopo molte proroghe, la scorsa estate, è definitivamente scaduto il termine ultimo per adeguarsi.
 
Valvole termostatiche

Le valvole termostatiche aumentano l’efficienza energetica degli immobili e concorrono quindi ad aumentare il risparmio energetico negli stabili condominiali. La funzione delle valvole termostatiche è quella di mantenere la temperatura ambientale pari a quella impostata sulla c.d. “testa termostatica”, così quando la temperatura dell’ambiente è uguale al parametro impostato, la valvola concorre a garantire la giusta emanazione di calore.
 
Contabilizzazione

La termoregolazione degli appartamenti permette di abbassare o alzare la temperatura degli ambienti nei limiti di legge mantenendo la temperatura programmata, mentre la contabilizzazione del calore consente di misurare i consumi di energia dei singoli ambienti riscaldati, permettendo ad ogni condomino di pagare in base all’effettivo consumo.
 
Ripartizione delle spese

Per la ripartizione delle spese degli impianti centralizzati a norma si seguono le regole UNI10200. I consumi vanno distinti in volontari e involontari. I consumi volontari sono misurati dai contabilizzatori e quelli involontari sono ripartiti in base alla tabella millesimi del riscaldamento. Rientrano tra i c.d. consumi involontari i costi di manutenzione ordinaria, le spese di gestione e lettura dei contatori, le perdite di distribuzione di calore nella rete, le dispersioni di calore. Anche chi si è distaccato dall’impianto centralizzato è tenuto a pagare le spese involontarie. In alcuni casi esistono possibili deroghe a questi criteri e l’assemblea può stabilire di suddividere le spese con un 30 per cento di quota fissa e un 70 per cento di consumo volontario.
 
Funzionamento e temperature

Per il riscaldamento nel periodo invernale, la temperatura degli ambienti non dovrebbe superare i seguenti valori: 18° (più 2° di tolleranza) per gli immobili adibiti ad attività, artigianali, industriali e simili; 20° (più 2° di tolleranza) per gli altri edifici, compresi gli immobili ad uso abitativo.
 
La manutenzione

La periodicità minima dei controlli prevede l’intervento ogni due anni per gli impianti di potenza superiore ai 10 kw e inferiore ai 100Kw, alimentati a combustibile liquido o solido; ogni quattro anni per quelli della medesima potenza alimentati a gas, metano o gpl. Negli impianti di potenza termica uguale o superiore a 100Kw i tempi si dimezzano. Fermo restando ciò, rimangono da osservare le eventuali istruzioni specifiche fornite dall’impresa installatrice in base al tipo di impianto. Le ispezioni sugli impianti ai fini del contenimento energetico sono affidate alle Regioni e alle Province autonome. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione che non elabora il rapporto tecnico è punito con sanzioni di carattere pecuniario. Sono soggetti a sanzioni pecuniarie anche il proprietario o il conduttore dell’immobile, l’amministratore di condominio che non rispettano le regole di manutenzione e controllo degli impianti.
 

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