immagine Anche sugli affitti transitori cedolare secca al 10%
  • di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
  • Lunedì 1 Maggio 2017, 10:10

Anche sugli affitti transitori cedolare secca al 10%

Conferma delle Entrate: aliquota ridotta per contratti brevi, da 1  a 18 mesi
 

Con il mese di maggio i contribuenti daranno il via, se non l’hanno già fatto, alla predisposizione del 730. Ecco alcune delle indicazioni arrivate dall’Agenzia delle entrate, per un 730 a prova di bomba..
 
Pioggia di Circolari
 

Come abbiamo visto nella puntata precedente, nelle ultime settimane si sono succedute importantissime Circolari esplicative dell’amministrazione finanziaria che hanno chiarito punti controversi, anche cambiando a volte interpretazione. Per gli amanti del diritto consigliamo di scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate la Circolare n. 7 del 4 aprile 2017, la Circolare n.  8 del 7 aprile 2017 e la precedente Circolare n. 3 del 2 marzo 2017.
 
Cedolare secca
 
Tra le tante indicazioni interessanti un posto di rilevo meritano quelle sulla cosiddetta “cedolare secca”, la modalità di tassazione dei redditi di locazione alternativa all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale. Con la cedolare, com’è noto, il contribuente paga solamente l’imposta sostituiva del 10% o del 21% invece che corrispondere l’Irpef, le addizionali, l’imposta di registro e quella di bollo. Ebbene una gradita precisazione riguarda la tassazione con l’aliquota del 10%, la quale com’è noto si applica ai soli affitti a canone concordato, e che secondo quanto spiegato dalla Circolare n. 8/2017 può essere utilizzata anche per i contratti transitori, cioè quei contratti di locazione che hanno una durata da un minimo di un mese a un massimo di diciotto mesi. Per la precisione l’aliquota al 10% si può applicare ai contratti transitori purché siano relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o in Comuni con alta tensione abitativa.
 
Mancata comunicazione della proroga
 
Grazie ad una disposizione contenuta nel D.L. n. 193/2016, la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione  per il quale è scattata l’opzione per la cedolare secca non comporta la decadenza dall'opzione. La Circolare n. 8/2017 ha fatto un passo in più in questo ambito e ha chiarito che tale decadenza non scatta anche per le comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto legge 193/2016, a condizione naturalmente che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l'applicazione del regime sostitutivo, effettuando i versamenti dovuti e dichiarando regolarmente i redditi da cedolare secca nel 730 o nel modello Redditi (ex modello Unico).
Come previsto dal D.L. 193/2016, per la tardiva comunicazione della proroga del contratto si paga la sanzione di 100 euro, ridotti a 50 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni: secondo la Circolare 8/2017 la sanzione si paga anche sulle comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016.
 
Nuove date per i versamenti
 
Come abbiamo visto nelle puntate precedenti da quest’anno sono cambiate le date per il pagamento delle imposte con il modello “Redditi” (che ha preso il posto del più noto modello “Unico”). Il tradizionale 16 giugno è stato infatti sostituito dal 30 giugno, mentre il giorno in cui fino all’anno passato si versava con la maggiorazione dello 0,40% passa dal 16 luglio al 30 luglio. Come evidenziato dalla Circolare n. 8/2017, tali nuove scadenze per il pagamento delle imposte valgono pure per il saldo e il primo acconto della cedolare secca.
Inoltre secondo la Circolare, se si decide di pagare ratealmente,  restano invece immutate le scadenze per le rate successive alla prima (entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva o entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti).
 
Redditi dei terreni

Disco rosso invece pèr le società di persone del settore agricoltura. Sempre da quanto di apprende nella Circolare n. 8/2017, l'esclusione dall’Irpef dei redditi dominicale e agrario per gli anni 2017-2019, introdotta dall'ultima legge di bilancio a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, spetta soltanto alle persone fisiche. Ne beneficiano però le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci redditi fondiari. Non se ne possono avvalere invece i soci delle “società in none collettivo” e delle “società in accomandita semplice” che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, perché il reddito loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa.
 
Farmaci on line

Un’altra indicazione piuttosto utile per orientarsi nel mare delle istruzioni ministeriali arriva dalla Circolare n. 7/2017 a proposito di farmaci e relativa detrazione. Come i lettori sanno le spese per l’acquisto di farmaci che consentono di utilizzare la detrazione del 19% sono quelle relative alle specialità medicinali, ai farmaci ed ai medicinali omeopatici. Tali prodotti in generale devono essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (come detto anni fa nella Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.3).  Tuttavia sono per così dire esentati da tale disposizione i farmaci da banco e quelli da automedicazione i quali in base al D.L. n. 223/2006 possono essere venduti dai supermercati e da tutti gli altri esercizi commerciali. Ma non solo. La detrazione infatti spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti (come individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome). Per verificare se il soggetto da cui si è acquistato on line il farmaco rientra tra quelli autorizzati, si può aprire il sito www.salute.gov.it che mostra l’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali che possono effettuare transazioni sul web. In Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.
 
(continua)

Hanno collaborato Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti
 

 

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