immagine Imu e Tasi, ecco i calcoli per pagare il saldo
  • di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
  • Lunedì 4 Dicembre 2017, 09:30

Imu e Tasi, ecco i calcoli per pagare il saldo

Versamento entro il 18 dicembre. Esonerate dall'Imu le abitazioni principali non di pregio, gli alloggi sociali e i fabbricati rurali

Il fisco bussa alla porta dei contribuenti con il saldo delle imposte locali sugli immobili, Imu e Tasi: ecco un vademecum per ripassare le regole più importanti.
 
Quando il fisco fa il bis

Con il doppio balzello dell’Imu e della Tasi i contribuenti difficilmente potranno sottrarsi al pagamento: anche se le abitazioni principali non di pregio sono esonerate, molte altre tipologie di immobili sono comunque soggette o all’uno o all’altro o a entrambi i tributi. Ma non tutto è perduto: prima di effettuare il versamento il giorno 18, controllate se siete nella categorie dei fortunati che possono dribblare o almeno ammorbidire il pagamento.
 
Chi evita l’Imu

Sono esentati dall’Imu innanzitutto i proprietari di abitazioni principali non di lusso, cioè non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze agevolate. Raccomandiamo di controllare sempre nello specifico le decisioni del Comune, ma in linea di massima, oltre a quest’ipotesi non dovrebbero pagare l’Imu tra gli altri: a) i fabbricati rurali strumentali; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; c) gli alloggi sociali; d) l’immobile non di lusso appartenente a personale di polizia, forze armate, vigili del fuoco o al personale della carriera prefettizia; e) altri immobili che il Comune abbia assimilato all’abitazione principale. Dulcis in fundo, sono esentati dall’Imu (ma non dalla Tasi) pure gli immobili delle imprese di costruzione destinati alla vendita e non affittati. Infatti, con la flessione del mercato immobiliare, molte imprese costruttrici rischiavano, oltre al danno della mancata vendita di quanto costruito, anche la beffa dell’assoggettamento al tributo.
 
La Tasi

Come dicevamo, diversamente dall’Imu gli immobili merce delle imprese pagano la Tasi e la stessa sorte capita agli immobili rurali strumentali anche se con aliquota ridotta. Sono invece esonerati i terreni agricoli e naturalmente le abitazioni principali e relative pertinenze agevolate. Anche in questo caso consigliamo di guardare con attenzione la relativa delibera Tasi approvata dal Comune.
Nella scorsa puntata abbiamo visto le modalità di calcolo dell’Imu perciò ora porremo maggiormente l’attenzione sulla Tasi, l’imposta sui servizi indivisibili.
 
I conti da fare
 
Come per l’Imu, anche per pagare la Tasi occorre partire dalla rendita catastale al 1° gennaio 2017, rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per gli stessi moltiplicatori che abbiamo visto per l’Imu la scorsa puntata e cioè:
• 160 per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7
• 140 per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5
• 80 per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5
• 65 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5)
• 55 per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1.
Ottenuta così la “base imponibile”, occorre moltiplicarla per l’aliquota deliberata dal Comune, rapportando poi il risultato alla percentuale e ai mesi di possesso del 2017 e applicare le eventuali detrazioni previste.
Fin qui tutto identico, in linea di massima, all’Imu: ma in realtà c’è un’importante complicazione in più. La Tasi infatti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un’unità immobiliare, e pertanto sono tenuti al pagamento di una quota del tributo anche gli inquilini, i comodatari e chiunque detenga l’immobile soggetto alla Tasi. La quota a carico dell’inquilino o del detentore può variare a scelta del Comune dal 10 al 30% del totale del tributo: a Roma ad esempio la percentuale stabilita è pari al 20%. Un’importante eccezione vale però per le abitazioni principali, per le quali anche l’inquilino non paga più la Tasi.
Ad ogni modo la Tasi, quando dovuta, costituisce un’obbligazione tributaria autonoma ed è quindi obbligo dell’inquilino preoccuparsi dei calcoli e provvedere al pagamento.
 
Esempio
Il signor Mario possiede una seconda casa a Roma, con rendita catastale pari a 900 euro. Il calcolo della Tasi è il seguente:
 
Rendita                                            900
Rivalutazione 900 x 1,05 =           945
moltiplicatore catastale                 160
Base imponibile  945 x 160 =       151.200
Tasi con aliquota
Comune di Roma 0,8 per mille    151.200 x 0,8 per mille = 120,96 
Acconto Tasi 16 giugno                60
Saldo Tasi 18 dicembre              121 - 60   = 61
 

Come pagare, in banca o on line?

Per chi sceglie di pagare con modello f24, si potrà eventualmente beneficiare delle regole in vigore grazie al decreto fiscale n. 193/2016. Anche se l’importo finale è superiore ai mille euro si potrà pagare in banca o alla posta e non in via telematica. Viceversa se nel modello ci sono compensazioni di crediti e debiti non ci si potrà recare in banca o alla posta ma bisognerà effettuare il versamento in via telematica, attraverso l’home banking o i servizi dell’agenzia delle entrate. Attenzione: se la compensazione tra debiti e crediti conduce a un saldo a zero, l’unica via possibile è quella sei servizi telematici dell’agenzia delle entrate, fisconline o entratel.
 
 Hanno collaborato Daniele Cuppone e Enrico Rabitti
 

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