immagine Imu e Tasi, ecco la guida
per pagare l'acconto
  • di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
  • Lunedì 5 Giugno 2017, 09:12

Imu e Tasi, ecco la guida per pagare l'acconto

Milioni di contribuenti alle prese con i calcoli delle due imposte in scadenza il 16 giugno. Tutte le indicazioni per non sbagliare
 

Come ogni anno i contribuenti devono mettere mano al portafogli per quella che può definirsi una sorta di patrimoniale mascherata. L’esenzione dell’abitazione principale infatti non salva i locali commerciali, le seconde case e tutti gli altri tipi di immobili.
 
Aliquote e valore catastale
 
L’Imu è l’imposta municipale sugli immobili, introdotta dal governo in piena emergenza al posto dell’Ici e divenuta stabilmente a carico dei contribuenti. L’Imu colpisce la proprietà o i diritti reali detenuti sugli immobili di praticamente qualsiasi categoria catastale, con alcune esenzioni come ad esempio l’abitazione principale, e con aliquote che possono arrivare all’1,06 per cento del valore catastale. L’acconto va versato entro il prossimo 16 giugno. La Tasi invece è la cosiddetta imposta sui servizi indivisibili, come ad esempio la manutenzione delle strade e l’illuminazione, sempre a carico dei proprietari o titolari di altri diritti reali e in piccola percentuale anche a carico degli inquilini. Anche per la Tasi i contribuenti interessati devono versare l’acconto entro il prossimo 16 giugno.
 
Le scadenze di giugno
 
Pertanto entro pochi giorni milioni di contribuenti in tutto il paese verseranno l’acconto sia dell’Imu che della Tasi. Il rischio è quello di un black out finanziario considerato che il 30 giugno 2017 scadono le imposte della dichiarazione dei redditi 2017. Ma oltre ai problemi di liquidità, attenzione a non fare confusione nel calcolare gli importi da pagare, perché le due imposte pur essendo molto simili presentano delle diversità a volte anche bizzarre o a volte decise discrezionalmente dai Comuni.
 
I “fortunati”
 
Tirano un sospiro di sollievo i contribuenti che possiedono solo la casa di abitazione che, com’è noto, è stata graziata dall’esborso, a condizione di avere il doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per evitare l’Imu inoltre l’abitazione principale non deve essere “di pregio”, il che tradotto in idioma fiscale significa dire che l’appartamento non deve essere classificato nella categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico e artistico). Penalizzati (come spesso accade) i nuclei familiari, ai quali è riconosciuta l’agevolazione come abitazione principale per un solo immobile per famiglia nello stesso Comune: pertanto, nell’ipotesi di due appartamenti contigui sullo stesso pianerottolo uno di proprietà della moglie e l’altro del marito ed entrambi utilizzati come un'unica abitazione principale, solo uno dei due immobili beneficerà dell’esenzione…
 
Quando le pertinenze sono esentate
 
Anche le pertinenze relative all’abitazione principale sono esentate dall’Imu ma con alcune eccezioni: l’esenzione spetta solo se le pertinenze sono classificate come C/2, C/6 o C/7 e solo per una pertinenza per ognuna delle tre categorie. Se ad esempio possedete due pertinenze entrambe accatastate nella stessa categoria catastale, ad esempio C/2, solo una delle due pertinenze gode dell’esenzione Imu, mentre sull’altra occorrerà versare il tributo.
 
Ancora esenzioni..

La sorte è benevola anche per altri possessori di immobili. Tra i casi più interessanti ad esempio abbiamo: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; c) l’immobile non di lusso appartenente a personale di polizia, forze armate, vigili del fuoco o al personale della carriera prefettizia; c) altri immobili che il Comune abbia assimilato all’abitazione principale.
 
Due metodi

Riguardo alle aliquote per il versamento dell’acconto i contribuenti possono seguire due strade: possono calcolare il dovuto in base all’aliquota e alle detrazioni in vigore per lo scorso anno e a dicembre naturalmente, come ormai la storia dell’Ici prima  e dell’Imu  poi  ci hanno insegnato, fare il conguaglio dell’anno con le aliquote 2017; come seconda alternativa invece, per i Comuni che hanno prontamente depositato le delibere con le aliquote 2017, i contribuenti possono applicare direttamente i nuovi valori.
 
Casa in comodato

Già dall’anno passato, gli immobili non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che vengono concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (per capirci ai figli o ai genitori) e che sono utilizzati da questi  come abitazione principale, hanno la riduzione del 50% della base imponibile. Per usufruire dell’agevolazione però occorre rispettare numerose condizioni, tali da vanificare a volte il beneficio. Ad esempio deve essere stato stipulato e registrato un apposito contratto di comodato; il comodante deve possedere un solo immobile in Italia; il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile dato in comodato.
 
Applicazione del beneficio 

Per bilanciare la richiesta di così tanti requisiti, il beneficio si applica anche quando il comodante possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione che sia classificato come A/1, A/8 e A/9. Infine chi rientra nell’agevolazione deve inviare entro l’anno successivo l’apposita dichiarazione al Comune. Con la Risoluzione n. 1 del 17 febbraio 2016 il Ministero delle Finanze ha precisato che, in generale, il possesso di un altro immobile in Italia che non sia abitativo, come ad esempio una pertinenza o un locale commerciale, non impedisce di godere del beneficio. Attenzione però ai casi particolari: consigliamo ai lettori di leggere bene la Risoluzione prima di applicare il beneficio.
 
(continua)

Hanno collaborato Daniele Cuppone e Enrico Rabitti

  • Annunci correlati

Trilocale, viale Aurelio Saffi

1.400 €
Affitto Trilocale a Roma (RM)
102 m2 3 stanze 2 bagni TRASTEVERE: ELEGANTE PIANO RIALZATO CON GIARDINO APPENA RISTRUTTURATO UBICAZIONE: centrale e servita dalle principali infrastrutture urbane e di quartiere (stazioni FS e Metro...

IlMessaggeroCasa.it