immagine Assegno inclusione sospeso o decaduto, perdita sussidio sanzione per tutta la famiglia: l'ultima faq del Ministero del Lavoro. La guida
  • martedì 2 luglio 2024, 14:38

Assegno inclusione sospeso o decaduto, perdita sussidio sanzione per tutta la famiglia: l'ultima faq del Ministero del Lavoro. La guida

Assegno di inclusione. Sospensione e decadenza del contributo si applicano sempre a tutto il nucleo familiare, anche in caso di possesso di diverse carte AdI.

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Adi, i casi di sospensione e decadenza

La sanzione (sospensione o decadenza) se un singolo componente del nucleo - una volta che la domanda è stata accolta - dovesse "bucare" l'incontro i servizi sociali (entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Pad del nucleo) ricade sull'intera famiglia. 

A specificarlo è una faq del ministero del lavoro che mette in guardia sui rischia di pedita del sussidio.

 

Sanzioni previste

Nella faq "Per quanto riguarda gli incontri con i servizi, quali sono le sanzioni previste dall’Adi e quando vengono applicate?" (clicca qui per il link diretto) il Ministero ricorda che «una volta che la domanda è stata accolta, il nucleo familiare dovrà incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo».
Cosa accade in caso di mancato incontro? Due le strade che si aprono:

  1. Se c’è stata una convocazione da parte dei servizi sociali e non c’è un giustificato motivo per la mancata presentazione, il nucleo decade dal beneficio.
  2. Se non c’è stata convocazione, il beneficio verrà sospeso a tutto il nucleo dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.

 

Altri casi

Nella faq si sottolinea che «i componenti che in esito all’analisi preliminare risultano attivabili al lavoro, avranno 60 giorni per sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con i Centri per l’Impiego. A questo fine, al termine dell’analisi preliminare e della definizione di attivabilità al lavoro, il componente attivabile, prima di recarsi al CPI, dovrà compilare il cv e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale sulla piattaforma SIISL. In caso di mancata presentazione ai CPI entro i 60 giorni per la firma del PSP, il beneficio viene sospeso».

 

Gli obblighi

I componenti indirizzati al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) (componenti che sono fuori dalla scala di equivalenza e senza responsabilità genitoriali) non sono tenuti ad alcun obbligo (e conseguente sanzione), non devono essere convocati dai servizi sociali e non devono presentarsi ogni 90 giorni per confermare la propria posizione, specifica il Ministero.

I componenti che non sono tenuti ad obbligo di attivazione lavorativa (con definizione del PSP) o sociale (con definizione del PaIS) devono a presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o gli istituti di patronato per confermare la loro condizione (con particolare riferimento alle cause di esonero). In caso di mancata presentazione il beneficio viene sospeso.

Fanno eccezione i componenti non tenuti agli obblighi di età pari o superiore ai 60 anni, con disabilità o vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione che non sono obbligati a confermare la loro condizione ogni 90 giorni.

Se nel nucleo sono presenti solo componenti adulti non tenuti agli obblighi in quanto di  età pari o superiore ai 60 anni o con disabilità e uno o più minorenni in obbligo scolastico, almeno un componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS e di monitoraggio ogni 90 giorni. In caso di nuclei con minorenni in obbligo scolastico e il cui componente adulto non sia tenuto agli obblighi in quanto vittima di violenza di genere e inserito in percorsi di protezione, il componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS, ma non di monitoraggio ogni 90 giorni.

 

Sospensione e decadenza 

Nella faq si precisa che «sia nei casi di sospensione che di decadenza, la sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, anche in caso di possesso di diverse carte ADI».

In sostanza, la mancata presentazione viene rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi. La sospensione può essere sanata con la comunicazione di avvenuta presentazione. Nei casi di sospensione, infatti, il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, con la registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi. In caso di decadenza per mancata presentazione, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

 

Perché gli incontri con  i servizi sociali

Le faq specificano anche chi è tenuto a incontrare i servizi sociali. Tutti i nuclei beneficiari sono tenuti a presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale o, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, dall’invio dei dati ai Comuni sulla piattaforma GePI, pena la sospensione del beneficio.

Successivamente, in base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL, la tipologia di percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI.

I componenti che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e pertanto non saranno tenuti a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.

Dall’obbligo di presentazione sono esclusi i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Tale esclusione non si applica se il nucleo è composto solo dai soggetti esonerati, indicati nel paragrafo precedente, e da minorenni tenuti all’obbligo scolastico. In questi casi, sussiste per almeno uno dei componenti adulti l’obbligo di sottoscrizione di un percorso di inclusione sociale (PaIS) e l’obbligo di monitoraggio e conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato. Sono escluse dall’obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni le donne vittime di violenza e le persone inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, anche se soggette all’obbligo di sottoscrizione del PaIS che, ove necessario, verrà definito con il supporto del Centro Anti Violenza (CAV) competente.

 

 

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