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  • Lunedì 17 Aprile 2017, 05:15

Le dieci cose da sapere per una successione sicura, ecco la "bussola" per il trasferimento dei beni

I notai e le associazioni dei consumatori spiegano in una guida online come disporre del patrimonio 


La successione è un tema molto complesso dal punto di vista giuridico, sia per chi intende devolvere i propri beni, sia per chi li riceve. E’ importante sapere prima di tutto che nel nostro ordinamento esiste la cosiddetta quota di “legittima” (o successione necessaria): il coniuge e i discendenti in linea retta in qualsiasi grado (e in loro assenza gli ascendenti) del defunto hanno il diritto, nel termine di dieci anni dalla morte, di impugnare il testamento qualora non si vedano attribuita una quota di patrimonio che la legge riserva appunto in loro favore.
 
L'erede

Colui che viene ad essere indicato in un testamento quale erede o si trova ad essere parente del defunto in assenza di testamento deve poi informarsi con grande attenzione della reale consistenza del patrimonio dismesso dal defunto e quindi individuare compiutamente le attività e le passività, al fine di decidere se sia o meno conveniente accettare l’eredità cui si è chiamati.
 
La Guida scaricabile gratis dal sito
 
Il Notariato, insieme alle Associazioni dei Consumatori, ha redatto una Guida per il Cittadino “Successioni tutelate: le regole per un sicuro trasferimento dei beni”, scaricabile gratuitamente dal sito www.notariato.it che spiega in un linguaggio semplice come disporre consapevolmente del proprio patrimonio, secondo le regole previste dalla legge.
 
Il decalogo  
 
Ecco le principali cose da sapere per una successione sicura:
1 -   Verificare se il defunto ha lasciato disposizioni di volontà che debbano trovare immediata esecuzione: ad esempio disposizioni relative alla donazione di organi o relative alle modalità di sepoltura (ad es. cremazioni).
2 - Non ci sono, invece, termini stringenti da osservare per la devoluzione del patrimonio del defunto; infatti il diritto di accettare un’eredità si prescrive in 10 anni! Ricordare, però, che, ai fini fiscali, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro il termine di 1 anno dall’apertura della successione.
3 - Bisogna prestare particolare attenzione ai termini da rispettare nel caso in cui l’eredità possa essere passiva (ossia quando i debiti superino il valore dei beni e dei crediti); se il soggetto chiamato all’eredità non rinuncia all’eredità stessa o non la accetta con il beneficio di inventario finirà per subire un grave pregiudizio, dovendo attingere dal proprio patrimonio personale le risorse per estinguere i debiti ereditari. In questo caso la legge fissa termini molto brevi per la rinuncia o l’accettazione beneficiata, specie se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari (3 mesi dall’apertura della successione).
4 - Per stabilire chi sono gli aventi diritto all’eredità è necessario verificare se il defunto ha o meno lasciato un testamento. Se non c’è testamento la successione si devolverà a favore dei soggetti e per le quote fissati/e dalla legge.
5 - Se si è già in possesso del testamento olografo del defunto è sufficiente consegnarlo ad un notaio unitamente ad un estratto per sunto degli atti di morte affinché si proceda alla sua pubblicazione.
6 - Se si ritiene che il defunto abbia lasciato un testamento pubblico oppure un testamento olografo affidato a un notaio, ma non se ne conosce il nome, si potrà fare un’apposita richiesta, accompagnata dall’estratto dell’atto di morte, al Consiglio Notarile distrettuale il quale provvederà a diramare la richiesta a tutti i notai del distretto. E’ opportuno rivolgere la stessa richiesta anche all’Archivio Notarile, che conserva gli atti e i testamenti depositati dai notai non più in attività. Si può inoltre consultare il Registro Generale dei Testamenti che ha sede presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili di Roma. Il Registro Generale dei Testamenti consente di sapere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero.
7 - L’eredità si acquista con l’accettazione; il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni. L’accettazione di eredità può essere espressa oppure tacita. Si può anche accettare l’eredità con il beneficio di inventario (per evitare la confusione dei patrimoni e quindi di rispondere dei debiti ereditari con il proprio patrimonio personale). Tale forma di accettazione è obbligatoria per determinati soggetti (ad es. i minorenni).
8 - L’accettazione tacita, la più ricorrente nella prassi, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare. L'acquisto dell'eredità può avvenire, sempre tacitamente, per effetto del possesso dei beni ereditari: infatti, qualora entro 3 mesi dall'apertura della successione il chiamato all'eredità, in possesso dei beni ereditari, non proceda all'inventario dell'eredità e alla successiva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario lo stesso è considerato, a tutti gli effetti di legge, erede puro e semplice con preclusione della possibilità di rinunciare all’eredità.
9 -   Il legato, al contrario dell’eredità, non deve essere accettato in quanto entra immediatamente nella disponibilità del beneficiario, in quanto consiste nella attribuzione ad una determinata persona di un singolo bene o diritto senza che vi sia alcuna assunzione di responsabilità per i debiti ereditari.
10 - Entro 1 anno dalla data di apertura della successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione. Sono previste specifiche deroghe sulla decorrenza del termine nel caso di fallimento del defunto ovvero di eredità accettata con beneficio d'inventario ovvero di rinuncia all’eredità e/o di altro evento che dia luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato.
Fonte: Guida per il cittadino “Successioni tutelate. Le regole per un trasferimento sicuro dei beni” (www.notariato.it)  
 

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