immagine L'imposta di successione?
Si può pagare anche a rate
  • di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
  • Lunedì 3 Aprile 2017, 09:26

L'imposta di successione? Si può pagare anche a rate

Il 20% dell’importo va versato entro 60 giorni dalla notifica inviata dal Fisco


Sia pure con forti agevolazioni per le successioni in linea retta, con un software gratuito e con qualche fila in meno da fare, la successione rappresenta sempre un grosso ostacolo sulla strada dei contribuenti. Ecco come superarlo.
 
Imposta di successione 

Come abbiamo visto nella puntata precedente, l’imposta di successione è sempre in vigore, ma in molti casi è ridotta dalle franchigie. Abbiamo visto che se una figlia eredita l’appartamento di famiglia da un genitore potrà stare abbastanza tranquilla, perché con una franchigia di un milione di euro difficilmente dovrà pagare. Inoltre la franchigia di un milione non è riferita al valore globale dell’asse ereditario ma alle singole quote di eredità che spettano a ciascun beneficiario. Così, se gli eredi della successione sono, ad esempio, la moglie e tre figli, ciascuno di loro avrà diritto a un milione di franchigia per la propria fetta di eredità. E nel caso di disabili la franchigia aumenta a un milione e mezzo di euro.
Le cose vanno peggio per gli altri parenti: se è l’amato zio ad aver lasciato un immobile al nipote, in questo caso non ci sono franchigie e il beneficiario si vedrà arrivare l’importo quanto prima al proprio domicilio. Infatti, diversamente dalle imposte ipotecaria e catastale che devono essere calcolate e versate dal cittadino prima di presentare la dichiarazione di successione in modalità cartacea oppure contestualmente con addebito su conto corrente se si presenta in modalità elettronica, l’imposta di successione è liquidata direttamente dall’ufficio e quindi solitamente arriva al contribuente direttamente alla propria abitazione, dopo la presentazione della dichiarazione di successione.
 
Prima rata 20%

Per fortuna l’imposta di successione è rateizzabile anche se occorre osservare le indicazioni della legge. Più precisamente, l’imposta liquidata dall’ufficio territoriale competente in base alla dichiarazione presentata può essere pagata a rate in questo modo:
- almeno il 20% dell’importo va versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione inviato dall’ufficio finanziario;
- la parte restante si versa in otto rate trimestrali che possono diventare dodici per importi superiori a ventimila euro: sulle rate sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
 
La palla all’amministrazione

Anche i calcoli dell’imposta di successione li fa il fisco, ma per avere un’idea di cosa ci aspetta si può considerare che l’imposta si paga sul valore netto dell’asse ereditario, cioè dal totale dei beni caduti in successione (come ad esempio immobili, azioni, quote e obbligazioni con esclusione dei titoli di Stato, aziende, crediti, beni mobili, ecc.), meno le passività e gli oneri che sono riconosciuti come deducibili  dal fisco (ad esempio debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie etc.). Quando c’è un immobile a volte l’ufficio applica una piccola maggiorazione per tenere conto dei beni mobili contenuti nella casa e che passano agli eredi insieme all’immobile stesso.
 
Niente dichiarazione sotto i 100mila euro
 
Da qualche anno con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175 del 21/11/2014 non è più necessario presentare la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non supera i 100mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Questa novità rappresenta una bella semplificazione per le successioni di modesto valore. In passato infatti il limite in vigore era di soli 25.000 euro. In applicazione del principio del favor rei¸ come conseguenza dell’abolizione dell’obbligo di presentazione sotto i 100mila, non scattano sanzioni nei confronti dei contribuenti che in precedenza non hanno presentato la dichiarazione di successione nei termini e che in base alla norma non sono più tenuti a farlo. In generale in caso di ritardi nella presentazione o nel pagamento si applicano le norme sul ravvedimento operoso.
 
Le imposte ipocatastali

Quando ci sono immobili in una successione, anche se non si pagasse l’imposta di successione per via della franchigia, sicuramente non si sfuggirà alle imposte ipotecaria e catastale. Questi due tributi si applicano sul valore in comune commercio del bene ereditato, ma nella prassi ci si basa sul valore catastale dell’immobile, poiché non è sottoposto a rettifica dagli uffici finanziari il valore dichiarato in misura non inferiore appunto al valore catastale, per gli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita. Attenzione però agli errori, perché questa disposizione non si applica ai terreni edificabili. Il valore catastale per i fabbricati si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i coefficienti stabiliti dalla norma e cioè:  110 per la prima casa; 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1); 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D; 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E. Per i terreni non edificabili, invece, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento. 
 
Pagamenti più semplici con l'F24
 
Una volta pervenuti al valore catastale, quest’ultimo va moltiplicato, rispettivamente, per il 2% (imposta ipotecaria) e per l’1% (imposta catastale) ottenendo gli importi più rilevanti da versare al fisco: se si presenta con la tradizionale modalità cartacea il pagamento si effettua con il modello “F24” invece che con il modello F23, come avveniva in passato. Con la modalità elettronica invece occorre indicare un conto corrente presso un intermediario alla riscossione convenzionato.
 
(2 - continua)
 
Hanno collaborato Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti

 

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