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  • di Consiglio Nazionale del Notariato
  • venerdì 4 maggio 2018, 00:23

Tutelarsi al meglio nell’acquisto con il contratto di convivenza

Acquistare un immobile insieme al proprio convivente (in assenza di matrimonio) richiede particolare attenzione, soprattutto se per ragioni fiscali il bene sarà intestato solo ad uno dei conviventi, nonostante entrambi contribuiranno in parti uguali a pagare il prezzo.

La Legge Cirinnà (legge 76/2016), oltre adaver introdotto in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso, da cui derivano diritti e doveri equiparati a quelli del matrimonio, ha anche disciplinato alcuni aspetti delle convivenze di fatto, sia di coppie omosessuali che eterosessuali, introducendo la possibilità di regolare rapporti di natura patrimoniale attraversoun contratto di convivenza.

Il contratto, sempre redatto per iscritto a pena di nullità,può essere contenuto in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Se, tuttavia, sono coinvolti beni immobili, è sempre necessario l’intervento del notaio, che ne garantisce la trascrizione nei Registri Immobiliari.

Nel contratto di convivenza, poi, i partner potranno scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, in modo che chiunque dei due acquisti un bene, esso diviene automaticamente di entrambi.

Nel caso dell’acquisto della casa, se i conviventi decidono che l’immobile sia intestato ad entrambi, c’è chiaramente una maggiore tutela dato che ciascuno può vantare un diritto reale su una quota del bene. Quando invece l’acquisto viene concluso da un solo componente della coppia di fatto, partecipando l’altro solo finanziariamente alla compravendita, o magari contribuendo in seguito al pagamento della rata del mutuo necessario all’acquisto, la situazione si complica.

Le ragioni che possono spingere a tali scelte possono essere di diversa natura anche se spesso sono legate a risparmi fiscali. In questi casi può essere opportuno siglare un accordo a parte tra i partner, sia per far risultare il contributo economico ricevuto che per regolare eventuali e futuri impegni di restituzione o di ritrasferimento tra gli stessi.

Nel contratto di convivenza la coppia potrà comunque regolamentare l’uso del bene o i doveri di contribuzione di mantenimento dello stesso, o costituire un diritto di abitazione a favore di unodei due partner, e gli esempi potrebbero continuare.

Problemi patrimoniali nella coppia in crisi.
Nel caso di cessazione del legame affettivo, uno dei principali problemi patrimoniali che i conviventi si trovano ad affrontare riguarda proprio la sorte dell’immobile acquistato dagli stessi, insieme o isolatamente da uno solo dei due. La scelta da prendere in occasione della crisi di coppia si fonda sul libero accordo dei conviventi, non potendo gli stessi ricorrere all’autorità giudiziaria affinché decida sull’assegnazione del bene, come invece accade nei casi di separazione o di divorzio tra coniugi. Sicuramente un accordo in tal senso assunto preventivamente potrebbe facilitare la risoluzione di tali controversie. Nel contratto di convivenza, ad esempio, la coppia potrebbe aver stabilito le modalità di uso della casa comune, anche in caso di separazione.

Nessun diritto successorio nei vincoli “di fatto”.
Infine può essere consigliabile tutelarsi per il caso di morte prematura di uno dei due compagni. La legge ad oggi non riconosce diritti successori a favore di soggetti legati da vincoli “di fatto” e per tale ragione è suggeribile predisporre un testamento. Con questo strumento si potrebbe, ad esempio, lasciare l’immobile ove si convive al proprio partner; così facendo si può assicurare a chi non ha diritti reali sulla casa (o ne ha magari solo su una quota della stessa), di usufruirne anche dopo la morte del titolare, evitando cosi scomode e spiacevoli discussioni con altri parenti. Si possono prevedere con testamento anche eventuali clausole a favore del convivente more uxorio o l’assistenza in caso di malattia attraverso la designazione dell’amministratore di sostegno. È inoltre possibile tutelare a livello contrattuale la parte debole all’interno della famiglia difatto.
Attraverso i contratti di convivenza si possono disciplinare anche altri aspetti patrimoniali relativi alla convivenza, qualsiasi essa sia. In particolare: la contribuzione alla vita domestica,ilmantenimentoin caso di bisogno del convivente, il contratto d’affitto, la proprietà dei beni, perfino organizzando un regime di comunione o separazione dei beni.

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