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ruolo, requisiti, formazione
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 11 Settembre 2017, 09:10

Amministratori di condominio: ruolo, requisiti, formazione

Anche i corsi di diritto condominiale per la qualificazione dei professionisti
 


L’approfondimento di questa settimana è dedicato alla formazione degli amministratori condominiali e più in generale ai corsi di diritto condominiale che possono seguire tutti quei cittadini in possesso dei prerequisiti richiesti dalla legge che vogliono acquisire le competenze necessarie in tale specifico ambito.
 
Requisiti degli amministratori
 
A mente dell’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che: hanno il godimento dei diritti civili; che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto per cui la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; che non sono interdetti o inabilitati; il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.  I requisiti del titolo di studio e del corso di formazione iniziale non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
 
Società di amministrazione condominiale
 
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche le società ed in questo caso i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
 
Formazione obbligatoria

Un caso interessante relativamente al tema affrontato è stato deciso dal Tribunale di Padova con la sentenza 28 giugno 2017 n. 818 che ha dichiarato nulla la nomina di un amministratore di condominio che non aveva frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori, conformemente alle norme. La sentenza ha accolto un principio che è destinato a trovare applicazione anche in altri casi analoghi. Per svolgere l’attività di amministratore di condominio è obbligatorio aver frequentato un corso di formazione iniziale e, successivamente, corsi di aggiornamento, con periodicità annuale, in materia di amministrazione e gestione dei condomini. I corsi di formazione previsti dalla legge devono avere una durata minima di 72 ore per quelli di formazione e di 15 ore per i corsi di aggiornamento. Coloro che sono interessati possono chiedere informazioni alle varie associazioni di amministratori condominiali che organizzano corsi privati colmando il vuoto derivante dall’assenza di percorsi di formazione specialistica in ambito universitario.
 
Insegnamenti universitari

Solo recentemente alcune Università hanno attivato corsi di alta formazione per amministratori condominiali e master annuali per una offerta didattica postuniversitaria riservata ai laureati. Ad esempio possiamo ricordare i corsi di alta formazione organizzati nelle Università di Genova o di Napoli o la nuova istituzione di un master annuale in diritto immobiliare e condominio nell’Università Roma Tre (per informazioni: master.condominio@uniroma3.it), ma rimangono pochi esempi rispetto alle esigenze del settore. 
 
 

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