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un passo indietro sulla sicurezza
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 10 Aprile 2017, 09:05

Ascensori, con le nuove misure un passo indietro sulla sicurezza

Non c'è obbligo vincolante per l'adeguamento degli impianti obsoleti 

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alle nuove disposizioni in materia di sicurezza degli ascensori, a seguito dell’entrata in vigore del Dpr 10 gennaio 2017, n. 23 (pubblicato in Gazzetta il 15 marzo 2017 serie generale n. 62). Le disposizioni approvate costituiscono però un passo indietro per quanto riguarda i controlli sulla sicurezza, perché non contengono alcun rigido obbligo di adeguamento alle norme di sicurezza per gli impianti più obsoleti. Il quadro è oggi reso ancor più cupo dal numero ridotto di manutentori e tecnici specializzati per svolgere il necessario adeguamento degli impianti e i doverosi controlli di sicurezza. Il regolamento approvato riguarda modifiche al Dpr 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza, ma parecchie critiche sono state avanzate dagli addetti ai lavori che ritengono le misure introdotte insufficienti a garantire gli obiettivi prefissati.
 
Ascensore

Le norme del codice civile equiparano l’ascensore alle scale, pertanto per le spese di manutenzione potranno essere utilizzati gli stessi criteri. Bisogna però distinguere tra le spese necessarie per l’installazione che andranno ripartite in base ai millesimi di proprietà e le spese di esercizio che andranno suddivise per metà in base ai millesimi e per l’altra metà in base all’altezza di ciascun piano dal suolo. Le spese di adeguamento dell’impianto alle norme di sicurezza sono relative alla proprietà comune e quindi devono essere ripartite tra i condomini in base ai millesimi. L’installazione di un nuovo ascensore deve essere approvata a maggioranza degli intervenuti all’assemblea rappresentanti almeno 500/1000, anche a spese di uno o solo più condomini, con i rimanenti condomini che potranno aderire successivamente pagando la quota loro spettante.
 
Gli installatori

Gli installatori devono garantire che l’ascensore sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova relativamente ai requisiti normativi richiesti. L’installatore deve inoltre redigere una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che l’ascensore disponga della marcatura CE. Gli installatori devono indicare sull’ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio e l’indirizzo a cui possono essere rintracciati dagli utenti.
 
I fabbricanti

I fabbricanti devono dì garantire che i componenti di sicurezza per gli ascensori immessi sul mercato rispettano i requisiti previsti dalle norme e conservano l’opportuna documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data di immissione del mercato delle componenti. I distributori devono agire con diligenza e sono responsabili delle condizioni di immagazzinamento e di trasporto dei componenti di sicurezza.
 
Marcatura CE

La marcatura è una marcatura mediante cui l’installatore o il fabbricante indica che l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalle norme di armonizzazione europea. Deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza e se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza. La marcatura è apposta prima dell’immissione in mercato ed è seguita dal numero di identificazione dell’organismo che ha svolto la valutazione di conformità.
 

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