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sulle assemblee
  • di Giuseppe Spoto
  • Lunedì 18 Settembre 2017, 09:29

Sentenza della Cassazione sulle assemblee "ingovernabili"

Chiuso il verbale e abbandonata la riunione, per deliberare è necessaria nuova convocazione con le maggioranze richieste
 

L’approfondimento di questa settimana è dedicato alla durata e alla convocazione dell’assemblea condominiale. La Corte di Cassazione con sentenza n. 18569 del 26 luglio 2017 ha ritenuto che una volta chiuso il verbale e abbandonata l'assemblea perché ritenuta ingovernabile dall’amministratore e da alcuni condomini, la stessa deve essere considerata conclusa e quindi occorrerà una nuova convocazione con le maggioranze richieste per continuare a deliberare. In questa ipotesi, le eventuali successive deliberazioni assunte dagli altri condomini rimasti riuniti, anche se prese nel rispetto del quorum, non possono essere considerate valide. Infatti, se l’assemblea è stata sciolta e non semplicemente sospesa, la seduta non può più essere considerata una mera prosecuzione della precedente, ma va considerata una differente adunanza con la conseguenza che sarà necessario convocare nuovamente l’assemblea in prima convocazione.
 
Convocazione

La convocazione dell’assemblea viene fatta dall’amministratore, ma può essere anche richiesta da almeno due condomini, in rappresentanza di un sesto del valore dell’edificio, ovvero da un solo condominio quando l’amministratore sia decaduto. L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i condomini e deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve esserci almeno un giorno di intervallo e la seconda convocazione deve svolgersi entro dieci giorni dalla prima.
 
Validità dell’assemblea

Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, in prima convocazione deve essere presente la maggioranza dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di due terzi del valore dell’edificio. In seconda convocazione deve essere presente un terzo dei partecipanti al condominio, in rappresentanza di almeno un terzo dei millesimi. Per quanto riguarda il quorum richiesto per deliberare, in prima convocazione è richiesta la maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno la metà del valore dell’edificio e in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno un terzo dei millesimi.
 
Riconvocazione

Se vi sono molti punti all’ordine del giorno su cui discutere e i lavori dell’assemblea si protraggono troppo a lungo così che sia impossibile definire tutto in una sola riunione, l’assemblea deve essere riconvocata, con l’obbligo di rispettare il termine di convocazione di cinque giorni. Tuttavia, per evitare questo inconveniente, il quinto comma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile ammette la possibilità di indicare nell’avviso di convocazione il giorno, l’ora e il luogo in cui riprenderà la seduta nell’eventualità in cui nella prima riunione non si riuscisse a trattare tutti gli argomenti all’ordine del giorno. Per evitare che la discussione si protragga troppo tempo è possibile mettere ai voti una mozione d’ordine che stabilisca il numero e la durata degli interventi dei partecipanti.
 
Aggiornamento della seduta

La seduta può essere aggiornata quando tutti i presenti siano d’accordo, purché i condomini assenti siano debitamente informati. Qualora sia necessario rinviare l’assemblea di seconda convocazione occorrerà una nuova convocazione di tutti i condomini.
 
 

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